La Cassazione condanna il calcolo della percentuale di ricarico in relazione alla media ponderata

La Redazione
30 Agosto 2018

Nessun accertamento al barista se il calcolo della percentuale di ricarico, con la media ponderata, accorpa prodotti tra loro non omogenei.

Nessun accertamento al barista se il calcolo della percentuale di ricarico, con la media ponderata, accorpa prodotti tra loro non omogenei. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 29 agosto 2018 n. 21305, con la quale i Giudici della Corte hanno accolto un motivo di ricorso presentato da un contribuente.

«Non v'è dubbio – si legge in sentenza – che l'Agenzia delle Entrate abbia utilizzato per individuare la percentuale di ricarico proprio la media aritmetica, tanto che la commissione accoglie tale doglianza dei contribuenti ma, successivamente, al fine di calcolare l'indice di ricarico in base alla media ponderata dei prodotti venduti, fa riferimento al ricarico proprio della “mediana” pari a 275,73%, da cui sottrae la percentuale di ricarico media (sempre dal punto di vista meramente aritmetico) del 233,49%, con una differenza del 42,24%, con uno scostamento tra la mediana ed il valore scelto dall'ufficio pari al 15,32% e l'individuazione della percentuale di ricarico del 197,92%, ridotta poi al valore più prossimo per difetto pari al 191,21».

Insomma, detto in altre parole, la Cassazione condanna il calcolo della percentuale di ricarico media in relazione alla media ponderata, facendo riferimento esclusivamente ai diversi valori di ricarico medio secondo la media aritmetica. Così facendo, osserva ancora la Cassazione, non sono state considerate le diverse percentuali di ricarico in relazione ai singoli prodotti disomogenei, in relazione alla diversa quantità di vendita di ciascuno di essi.

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