PTT: i files, per essere accettati dal sistema, devono rispettare i requisiti dimensionali e di forma
31 Agosto 2018
Sono alle prese con il mio primo deposito telematico quale ricorrente; il sistema non ha accettato un file di dimensione 30 MB. Cosa devo fare? Quali sono le dimensioni che devono avere i files ed in che formato devono essere?
Come nel processo “tradizionale” (cartaceo), la costituzione (telematica) in giudizio del ricorrente dovrà avvenire entro il termine di giorni trenta dalla notifica. La costituzione si effettua depositando presso il SI.GI.T il ricorso, gli allegati e la nota di iscrizione a ruolo, dopo aver corrisposto telematicamente il contributo unificato tributario. Sono considerati allegati la ricevuta PEC attestante l'avvenuta notifica del ricorso alla controparte, la procura alle liti, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del contributo unificato tributario. Per quanto concerne la dimensione dei files, occorre rifarsi al comma 3 dell'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 4 agosto 2015.
La dimensione massima consentita di ogni singolo atto è di 10 MB; qualora il documento sia superiore alla dimensione massima è necessario suddividerlo in più file. Il numero massimo di documenti informatici che possono essere trasmessi con un singolo invio telematico è pari a cinquanta. La dimensione massima consentita per l'insieme dei documenti informatici trasmessi con un singolo invio telematico è pari a 50 MB. Stante tale previsione, nel caso specifico sarà necessario che il documento venga suddiviso in più files, affinchè possa essere accettato dal sistema.
Per quanto concerne, invece, la forma dei files, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 di siffatto Decreto, il ricorso ed ogni altro atto processuale in forma di documento informatico devono rispettare i seguenti requisiti:
a) essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b; b) essere privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili; c) essere redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è, pertanto, ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico (vale a dire cartaceo); d) essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file avrà la seguente denominazione: <nome file libero>.pdf.p7m.
Per quanto concerne gli allegati, il comma 2 dell'art. 10 del Decreto in oggetto, dispone che i documenti informatici allegati al ricorso/appello, alle controdeduzioni ed agli atti successivi, debbano avere le medesime caratteristiche richiamate sopra. Tuttavia, diversamente dall'atto principale, è ammesso il deposito della copia per immagine di documenti analogici e gli stessi possono essere depositati anche in formato TIFF con una risoluzione non superiore a 300DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax). Ciascun allegato deve essere firmato digitalmente.
Non è consentito trasmettere i files del ricorso/appello e dei documenti allegati nei formati compressi, come ad esempio file.zip, file.rar, etc., in quanto il PTT non gestisce tali tipologie di files. È importante, pertanto, che al momento della costituzione in giudizio i files rispettino i requisiti dimensionali e formali prescritti dalla normativa poiché, in caso contrario, gli stessi verranno scartati dal sistema.
Il PTT, successivamente alla fase di accettazione degli atti, procede ai seguenti controlli e verifiche:
L'esito dei predetti controlli può dar luogo al perfezionamento del deposito dell'atto processuale, ovvero alla mancata acquisizione dell'atto principale o di alcuni dei suoi allegati, per la presenza di determinate anomalie.
In caso di esito positivo delle verifiche e controlli del ricorso e degli allegati, il PTT provvede al rilascio del numero di iscrizione al Registro generale dei ricorsi/appelli (RGR/RGA); detta informazione viene resa disponibile nell'area riservata personale del soggetto abilitato utilizzando la funzione “Completamento e Interrogazione” – “Ricerca” dell'operazione di deposito tramite i diversi criteri proposti dal sistema (intervallo di data, numero ricevuta di accettazione, nome e cognome/denominazione Ufficio). Una volta visualizzato l'elenco delle operazioni di deposito, è possibile consultare ciascuna operazione e verificare l'esito del deposito. In caso di riscontro di gravi anomalie riferibili al ricorso/appello, il PTT non rilascia il numero di RGR/RGA e contestualmente rende disponibile nell'area riservata personale la tipologia delle anomalie riscontrate con riguardo alla singola operazione di deposito, come individuata dal numero di ricevuta sincrona di accettazione rilasciata dal sistema. Detta informazione viene resa disponibile nell'area riservata personale del soggetto abilitato utilizzando la funzione “Completamento e Interrogazione” – “Ricerca” dell'operazione di deposito tramite i diversi criteri proposti dal sistema (intervallo di data, nome e cognome/denominazione Ufficio). Una volta visualizzato l'elenco delle operazioni di deposito, è possibile consultare nella sezione “Validazione” ciascuna operazione e verificare l'anomalia riscontrata con il relativo codice.
Le anomalie che non permettono l'iscrizione a ruolo dell'atto principale riguardano:
Le suddette anomalie riscontrate nell'atto principale comportano la non acquisizione di tutti gli allegati anche se conformi ai requisiti richiesti. Qualora il sistema, invece, riscontri anomalie “non bloccanti” - riguardanti il solo formato dei files, ossia non corrispondente al formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, ovvero TIFF con una risoluzione non superiore a 300DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax) - provvede all'iscrizione a ruolo del ricorso/appello e acquisisce l'allegato non conforme al formato richiesto.
È importante, pertanto, rispettare i requisiti dimensionali e formali sia dell'atto introduttivo del giudizio, sia degli allegati allo stesso. |