La memoria integrativa contenente domande nuove deve essere notificata al coniuge separato rimasto contumace

03 Settembre 2018

La questione esaminata dalla pronuncia in commento è se, nel giudizio di separazione coniugale, la memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., depositata dal ricorrente nel termine indicato nell'ordinanza presidenziale, debba essere notificata, ove contenga domande nuove, al convenuto rimasto contumace.
Massima

La memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., depositata dal ricorrente nel termine assegnato nell'ordinanza presidenziale, ove contenga domande nuove, deve, a pena di inammissibilità delle stesse, essere notificata al convenuto non costituito, in applicazione del principio generale stabilito dall'art. 292 c.p.c..

Il caso

Nell'ambito di un procedimento di separazione giudiziale, il coniuge convenuto era condannato al mantenimento della figlia nonché al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno in favore dell'ex moglie per violazione dei doveri coniugali.

Tale pronuncia, resa in primo grado, era confermata in appello.

La parte soccombente proponeva ricorso per cassazione denunciando in via principale la violazione del combinato disposto degli artt. 101 e 292 c.p.c., per avere il giudice di primo grado pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno proposta dalla moglie in sede di memoria integrativa, domanda che, tuttavia, non era stata notificata ad esso convenuto contumace.

In subordine, il ricorrente lamentava l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 709 c.p.c. ove interpretato secondo quanto avvenuto nei gradi di merito, ossia nel senso di ritenere non necessaria la notifica al convenuto contumace delle domande nuove “veicolate” mediante la memoria integrativa.

La questione

La questione processuale esaminata dalla pronuncia in commento è se, nel giudizio di separazione coniugale, la memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., depositata dal ricorrente nel termine indicato nell'ordinanza presidenziale, debba essere notificata, ove contenga domande nuove, al convenuto rimasto contumace.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto, ha ritenuto non condivisibile l'interpretazione avallata dai giudici di merito in primo e secondo grado in quanto era stata negata la necessità di notifica personale al coniuge contumace della memoria integrativa in virtù di una mancata previsione in tal senso nel testo dell'art. 709 c.p.c..

Invero, la Corte di legittimità ha evidenziato che non sussistono ragioni plausibili per escludere l'applicabilità del principio generale della necessaria notificazione delle domande nuove alla parte non costituita a norma dell'art. 292 c.p.c..

Nel nostro ordinamento, il processo contumaciale è infatti caratterizzato, in virtù del disposto dell'art. 292 c.p.c., dalla necessaria notifica personale al contumace di alcuni atti che potrebbero, come nell'ipotesi delle comparse contenenti domande nuove e riconvenzionali, far sorgere un interesse dello stesso a partecipare attivamente al giudizio, ampliandone l'oggetto ovvero di atti che potrebbero avere rilevanti conseguenze sul piano istruttorio (Ciaccia Cavallari, 325).

Tuttavia l'omessa notifica di detti atti alla parte contumace, trattandosi di onere posto nell'esclusivo interesse della stessa, non determina una nullità assoluta rilevabile d'ufficio dal giudice, ma deducibile dalla sola parte contumace al momento della costituzione in causa ovvero in sede di impugnazione della sentenza (v., da ultimo, Cass. civ., n. 8697/2018).

Osservazioni

La decisione in esame deve condividersi, facendo piana applicazione dei principi generali in tema di notifica personale di atti contenenti domande nuove alla parte rimasta contumace.

Difatti, anche a nostro sommesso parere, non assume rilevanza, a riguardo, che l'art. 709 c.p.c. non preveda espressamente la notifica delle domande nuove proposte dalla parte ricorrente con la memoria integrativa depositata all'esito infruttuoso della fase cd. presidenziale, poiché l'art. 292 c.p.c. ha una valenza generale, disponendo la notifica personale al contumace delle «comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte».

Pertanto, non è necessario, come confermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, che nel singolo rito o grado del processo sia espressamente prevista la necessità di notifica alla parte rimasta contumace delle nuove domande che vengono proposte in corso di causa, in quanto tale dovere trova fondamento nell'art. 292 c.p.c. che disciplina in via generale il procedimento contumaciale e, più in generale, nel necessario rispetto del principio del contraddittorio.

Ciò, peraltro, è coerente con la ratio della previsione dettata in parte qua dall'art. 292 c.p.c., ovvero quella di “notiziare” il contumace della proposizione di una nuova domanda, rispetto a quella originaria, a fronte della quale potrebbe ritenere opportuna la propria costituzione in giudizio o comunque rivisitare la strategia difensiva seguita sino a quel momento.

Guida all'approfondimento
  • Brandi, Contumacia, in Enc. dir., X, Milano 1962, 465 ss.;
  • Ciaccia Cavallari, Contumacia, in Dig. civ., III, 1989, 320 ss..

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