Danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato: opera la garanzia assicurativa
03 Settembre 2018
IL CASO Il danneggiato chiama in giudizio un uomo e la sua compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un investimento doloso attuato mediante manovra di retromarcia intenzionalmente offensiva, per la quale l'uomo era stato in sede penale riconosciuto colpevole per tentato omicidio, mentre era alla guida di un auto appartenente ad un terzo soggetto, ritenuto estraneo alla vicenda.Il Tribunale di Enna accoglie il ricorso e condanna i convenuti al risarcimento in solido a favore dell'attore pari al massimale di polizza allora vigente, dichiarando inammissibile la domanda di rivalsa proposta dalla Compagnia assicuratrice, domanda che trova invece accoglimento in sede d'appello. Il convenuto, avverso detta decisione, ricorre in Cassazione.
I TRE MOTIVI DI RICORSO In particolare il ricorrente deduce, nei tre motivi di ricorso, violazione dell'art. 1306 c.c. in relazione agli artt. 18 e 19 l. n. 990/1969 (dichiarando corretta l'interpretazione operata dalla sentenza di primo grado), violazione dell'art. 102 c.p.c. in relazione all'art. 23 della l. n. 990/1969, confluito nell'art. 144, comma 3, d.lgs. n. 209/2005 (sostenendo che la Corte avesse errato nel ritenere inammissibile la domanda nei confronti dell'assicuratore, poiché non era stata proposta nei confronti del proprietario del mezzo assicurato) ed infine violazione degli artt. 2043 e 2054 c.c. in relazione agli artt. 1 e 18 l. n. 990/1969 (ritenendo ingiusto che la Corte avesse fatto prevalere l'uso improprio della vettura sulla tutela del danneggiato).
I PRINCIPI DI DIRITTO La Suprema Corte esamina congiuntamente i tre motivi di ricorso e li ritiene fondati, richiamando i seguenti principi di diritto: «la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è, tuttavia, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile».
I PRINCIPI DI DIRITTO In virtù del secondo principio di diritto, in tema di assicurazione obbligatoria prevista per i veicoli a motore, la Cassazione sottolinea che «la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale, pertanto, ha diritto di ottenere dall'assicuratore del responsabile il risarcimento del danno, non trovando applicazione la norma di cui all'art. 1917 c.c. – che non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale, rinvenibile, invece, nelle leggi della RCA e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato – salva la facoltà della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dell'assicurato – danneggiante, ove la copertura contrattuale non operi».
SPECIFICITÀ DEL SISTEMA DELLA RCA La Corte condivide dunque il principio di assoluta specificità del sistema della rca rispetto alla disciplina generale ex art. 2043 c.c.: è dunque operativo il contratto di assicurazione obbligatoria per la rc degli autoveicoli anche nel caso in cui la circolazione del mezzo sia avvenuto con modalità che lo hanno reso più simile ad un arma che ad un mezzo di trasporto, come nel caso di specie. Si tratta quindi di circolazione del veicolo anche nel caso in cui l'incidente sia stato determinato dal «movimento violento consumato consapevolmente dal conducente del mezzo in danno della vittima».
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