Perdite d’acqua: la responsabilità è del conduttore
03 Settembre 2018
Il caso. La vicenda prende le mosse da un ricorso depositato da un comune per il risarcimento del danno ambientale derivante dallo sversamento di idrocarburi nelle acque di un torrente, provenienti dall'impianto termico di un albergo locato. In primo grado il Tribunale rigettava la domanda nei confronti della società titolare dell'attività alberghiera e dei proprietari dell'immobile, e condannava al risarcimento del danno solo la società locatrice. In secondo grado, i giudici del gravame rigettavano l'appello principale della società locatrice e quello incidentale del comune volto ad ottenere la condanna dei proprietari ad una più congrua liquidazione del danno. In particolare evidenziava il fatto che la società locatrice non avesse formulato espressamente l'azione di regresso nei confronti dei proprietari dell'immobile, dei quali allegava corresponsabilità.
Disponibilità del bene che causa il danno. Avverso la sentenza della Corte d'appello il comune propone riscorso per cassazione, il quale è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio su proposta del relatore sulla base della manifesta fondatezza di un precedente orientamento (Cass. civ. sez. III, 27 ottobre 2015 n. 21788) secondo il quale «in tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, sono attribuibili al proprietario i danni causati dalle strutture murarie e dagli impianti in essa conglobati, mentre grava sul conduttore la responsabilità per danni provocati a terzi dagli accessori ed altre parti dell'immobile che sono nella sua disponibilità». Affermando tale principio la Corte ha ammesso la responsabilità del conduttore per i danni causati da infiltrazioni d'acqua a seguito della rottura di un tubo flessibile esterno all'impianto idrico, sostituibile senza intervenire sui muri. |