Riduzione del personale e criteri di scelta

03 Settembre 2018

È qui condiviso l'insegnamento di legittimità che la cd. “platea” dei licenziabili, che in linea di principio deve investire l'intero complesso aziendale, può tuttavia essere ristretta ad una (o più) unità produttive, se il progetto di ristrutturazione aziendale, quale individuato dalla comunicazione di apertura...

È qui condiviso l'insegnamento di legittimità che la cd. “platea” dei licenziabili, che in linea di principio deve investire l'intero complesso aziendale, può tuttavia essere ristretta ad una (o più) unità produttive, se il progetto di ristrutturazione aziendale, quale individuato dalla comunicazione di apertura, riguarda solo quella (o quelle) unità, secondo esigenze organizzative, tecniche o produttive.

D'altro canto, il cd. criterio di necessaria comparazione tra lavoratori adibiti a mansioni fungibili non ha altra giustificazione che nell'art. 5, comma 1, l. 23 luglio 1991, n. 223, che, pur premettendo che di regola la scelta deve investire l'intero complesso aziendale, attribuisce rilevanza alle esigenze tecnico-produttive aziendali, che possono ben riguardare solo uno o più unità produttive, ciò che sicuramente avviene quando, come nella specie, il datore decide di chiudere una o più unità produttive, e tale decisione sia apprezzabile e verificabile nella sua genuinità, al di là del mero fatto – che ne costituisce una mera ricaduta peraltro coerente coi princìpi di generalità, obiettività ed astrattezza: C. cost. n. 268 del 1994 – che la cd. platea dei licenziandi ne risulti limitata a coloro che appartengono alle unità soppresse.

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