Comunicazione via PEC: il termine breve decorre anche se la PEC non indica la natura dell’atto
04 Settembre 2018
Il caso. La vicenda trae origine da una dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, nato da genitori stranieri, con conseguente nomina da parte dei giudici di prime cure di un curatore speciale, il quale, avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione nell'interesse del minore.
Notifica a mezzo PEC. Il Collegio ritiene opportuno esaminare una questione preliminare. Dalla documentazione in atti si evince che il cancelliere addetto presso la Corte d'appello ha provveduto ad inviare al gestore dei servizi telematici del sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, per il successivo inoltro all'indirizzo PEC della parte, curatore speciale nominato nell'interesse del minore, copia della sentenza impugnata. Pertanto la notifica a mezzo PEC è avvenuta regolarmente ed è quindi idonea a determinare la decorrenza del termine breve di impugnazione anche per il notificante. Così il ricorso per cassazione risulta tardivo poiché notificato oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza di appello all'impugnante.
La natura dell'atto. Risulta infondato l'argomento sostenuto da parte ricorrente, nell'affermare che, alla “comunicazione” eseguita dalla Cancelleria della Corte d'appello di Milano, non potrebbe essere attribuito valore di notificazione ai sensi dell'art. 17, della l. n. 184/1983, pertanto idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione della decisione innanzi alla Corte di legittimità, essendo essa risultata carente di qualsiasi riferimento esplicito alla natura dell'atto inviato. Infatti, ricordano i Giudici, è onere della parte esaminare il contenuto delle comunicazioni che pervengono dalla cancelleria, proprio come avviene per i plichi contenenti un atto giudiziario prevenuti a mezzo posta ovvero recapitati dall'Ufficiale giudiziario. Nella fattispecie, tra l'altro, la ricevuta telematica dell'avvenuta notifica riporta nell'oggetto la dicitura «deposito sentenza - pubblicazione» e nella descrizione dell'atto l'indicazione «depositata (pubblicata) sentenza (…)», consentendo così al destinatario di comprendere in modo inequivocabile la specifica tipologia e finalità della notifica effettuata.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. |