Reati fallimentari: il direttore generale è responsabile come gli amministratori
05 Settembre 2018
Il direttore generale riveste un ruolo apicale nelle società di capitali e, pur essendo legato all'ente da un rapporto di dipendenza e non da un rapporto organico, ricopre una posizione assimilabile a quella degli amministratori; pertanto, risponde dei reati fallimentari ai sensi dell'art. 223 l. fall. E' il principio ribadito dalla Cassazione Penale, nella sentenza n. 39449 depositata il 3 settembre. Il caso. Il direttore generale di un Consorzio tra società di capitali veniva condannato per reati connessi al fallimento dell'ente: veniva, infatti, ritenuto responsabile per avere distratto e dissipato varie somme, così cagionando, o concorrendo a cagionare, il dissesto societario mediante falso in bilancio e, in seguito, il fallimento della società per effetto di operazioni dolose. L'imputato proponeva, quindi, ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, confermativa della condanna. La posizione del direttore generale nei reati fallimentari. Secondo il ricorrente i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato la sua posizione nella società: in qualità di direttore generale, infatti, egli si sarebbe limitato ad eseguire le direttive del c.d.a. La S.C. ritiene tale rilievo privo di pregio: infatti, è lo stesso art. 223 l. fall. a identificare il direttore generale quale soggetto attivo nei reati fallimentari; in virtù del ruolo apicale che riveste nelle società, egli è tenuto al rispetto delle leggi e dello statuto, al pari degli amministratori. Responsabile al pari degli amministratori. La posizione del direttore generale deve, dunque, ritenersi assimilata a quella degli amministratori, alla luce degli ampi poteri di cui dispone, tra cui senz'altro quello di astenersi dal compiere atti dannosi per la società. La sentenza evidenzia come la responsabilità civile del soggetto in esame sia modellata proprio su quella degli amministratori, ex art. 2396 c.c.
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