Rivalsa nella rc auto e proprietario del veicolo non contraente

Redazione Scientifica
05 Settembre 2018

La rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato è da riferire sia al conducente, contraente, sia al proprietario del veicolo, poiché entrambi responsabili civili e dunque soggetti titolari dell'interesse esposto al rischio.

IL CASO Un uomo rimasto coinvolto, quale trasportato, in un sinistro stradale, si rivolge al Tribunale per ottenere dal conducente che aveva perso il controllo del mezzo ed era finito fuori strada, dal proprietario del veicolo e dalla sua compagnia di assicurazione, il risarcimento dei danni patiti. Quest'ultima negava l'operatività della copertura assicurativa dal momento che il conducente era risultato guidare in stato di ebbrezza, e avanza domanda di rivalsa sia nei confronti di lui che nei confronti del proprietario del veicolo. Il Tribunale accoglie la domanda principale e quella di rivalsa limitatamente al conducente; la Corte d'appello, successivamente adita, accoglie parzialmente il ricorso della Compagnia assicurativa. Conducente e proprietario del mezzo ricorrono dunque per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi.

PROPRIETARIO NON CONTRAENTE I ricorrenti in particolare, con il primo motivo di ricorso, denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 18 l. n. 990/1969 e 144 cod. ass., sostenendo come la corte territoriale avesse errato nell'accogliere la domanda nei confronti del proprietario non contraente dell'assicurazione, soggetto quindi diverso da quello assicurato, indicato dalle norme come legittimato passivo.

RIVALSA DELL'ASSICURATORE La Cassazione ritiene infondato il motivo e ricorda che la rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato è da riferire sia al conducente- contraente, sia al proprietario del veicolo poiché entrambi responsabili civili e dunque soggetti titolari dell'interesse esposto al rischio ( ex multis, Cass. civ., n. 17963/2017). Diversa sarebbe solo l'ipotesi, non allegata, in cui il mezzo fosse stato messo in circolazione contro la volontà del proprietario.

INOPERATIVITÀ DELLA POLIZZA SE STATO DI EBBREZZA Con gli altri motivi di ricorso i ricorrenti prospettano inoltre violazione e falsa applicazione degli artt. 1370 c.c., 18 l. n. 990/1969 e 144 cod. ass.: la clausola prevista nelle condizioni generali di contratto che prevede l'inoperatività della polizza in caso di guida in stato di ebbrezza (ovvero di applicazione della sanzione prevista ex artt. 186 e 187 cod. str.) sarebbe dunque stata interpretata erroneamente dalla Corte d'appello, che non l'aveva interpretata, nel dubbio, in senso favorevole all'assicurato e non all'assicuratore, ritenendo necessario «un accertamento giudiziale penale del preteso offuscamento alcolico», non ritenendo bastevole quanto evinto dal verbale dei carabinieri intervenuti. La Cassazione ritiene che la corte territoriale abbia, in modo plausibile, accolto un'interpretazione basata sulla considerazione che, se avessero voluto imporre un previo accertamento del giudice penale, l'avrebbero enunciato nel contratto.

VERBALE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA La Corte d'appello ha ritenuto sufficiente allo svolgimento del suo accertamento incidentale quanto riportato dal verbale della polizia giudiziaria; la Cassazione ricorda che «quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa del giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra» (ex multis, Cass. civ. n. 28319/2017).

La Suprema Corte rigetta il ricorso e da atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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