L’abbaiare dei cani disturba la quiete notturna? A risponderne è chi vive nell’appartamento
05 Settembre 2018
Latrati insopportabili. Il Tribunale di Lucca condannava i proprietari di alcune abitazioni alla pena di 300 euro di ammenda per avere detenuto nella propria abitazione alcuni cani che abbaiavano continuamente impedendo il riposo dei vicini. Avverso tale decisione gli imputati ricorrevano per cassazione, sostenendo che gli esposti presentati fossero riferibili a due soli testi, inoltre, il fatto che gli imputati abitassero nella casa non giustificava l'attribuzione della condotta delittuosa, piuttosto andava effettuata una verifica presso l'anagrafe canina su chi fossero i legittimi proprietari degli animali. Con il terzo ed ultimo motivo i ricorrenti lamentavano la violazione dell'art. 659 c.p. in quanto le emissioni rumorose non erano tali da disturbare un elevato numero di persone, ma solo una ristretta cerchia di soggetti. Riguardo le doglianze dei ricorrenti la Corte osserva che la verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità non deve essere necessariamente effettuato mediante perizia o consulenza tecnica , potendo il giudice accertare la sussistenza del fenomeno in grado di disturbare la quiete pubblica su elementi probatori di diversa natura, come ad esempio sulle risultanze dei vicini, in grado di riportare le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti.
Il dovere d'impedimento di chi possiede animali. Nel caso di specie la prova del superamento della soglia della normale tollerabilità dei rumori era stata fornita dai vicini di casa e dall'agente di polizia municipale che effettuò il sopralluogo accertando il persistente abbaiare dei cani. Conseguentemente la Corte conferma la condanna del Tribunale di Lucca rilevando che «il dovere d'impedimento di strepiti di animali deriva dal mero possesso degli stessi, a prescindere dal titolo di proprietà, essendo l'obbligo di impedimento collegato all'effettiva signoria sugli animali, i cui strepiti non sono stati impediti». Inoltre per la sussistenza del reato è necessario che i rumori abbiano una diffusività tale che l'evento di disturbo sia idoneo ad essere risentito dalla collettività, ricomprendendo anche gli individui che abitano nelle zone limitrofe alla fonte rumorosa, valutazione da effettuarsi in relazione alla sensibilità media del gruppo in cui il fenomeno ha luogo. Pertanto il Tribunale ha correttamente ritenuto la sussistenza del reato, desumendola dalla diffusività del rumore, ben percepibile al di fuori dell'edificio da cui proveniva, in pieno orario notturno, arrecando fastidio al riposo di un numero indeterminato di persone, ossia i numerosi vicini presenti nelle adiacenze dell'abitazione. |