Istanza di autorizzazione e ricerca dei beni da pignorare da parte del creditore ex art. 492-bis c.p.c.
06 Settembre 2018
Sino alla stipula delle convenzioni necessarie affinché l'Ufficiale giudiziario possa svolgere direttamente le ricerche con modalità telematiche dei beni da pignorare le stesse possono essere effettuate e secondo quali modalità dal creditore?
La risposta al suindicato quesito è senza dubbio positiva. In effetti, nelle more della realizzazione delle condizioni per l'accesso diretto previste dall'art. 155-quater disp. att. c.p.c., il successivo art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. nella formulazione modificata dal d.l. n. 83/2015, conv. nella l. n. 132/2015, ha dettato una disciplina transitoria finalizzata a non pregiudicare, sin dall'entrata in vigore dell'art. 492-bis c.p.c., il diritto del creditore a ricercare i beni del suo debitore. A tal fine la disposizione prevede che la ricerca degli elementi patrimoniali venga effettuata direttamente dal creditore istante che, previa autorizzazione a norma dell'art. 492-bis c.p.c., può richiedere ai gestori delle banche dati pubbliche le informazioni di interesse. Pertanto, ad oggi, in assenza dei presupposti per l'accesso diretto previste dall'art. 155-quater disp. att. c.p.c., trova applicazione unicamente la disciplina transitoria prevista dall'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.. L'istanza del creditore deve essere indirizzata (anche mediante il deposito telematico) al Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza (il domicilio, o la dimora o la sede, cd. forum debitoris) a prescindere dall'eventuale localizzazione dei beni che, individuati con la ricerca telematica, verranno assoggettati all'esecuzione. L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'art. 482 c.p.c.. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del Tribunale può autorizzare la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto. L'urgenza va allegata specificamente e possibilmente documentata. L'istanza presentata prima della scadenza del termine di cui all'art. 482 c.p.c.. in mancanza dei presupposti di urgenza, è pertanto soggetta a dichiarazione di improcedibilità. L'istanza deve avere il seguente contenuto: 1) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore del creditore procedente. L'art. 492-bis c.p.c. richiede l'indicazione dell'indirizzo PEC dell'avvocato del creditore per la comunicazione delle dichiarazioni dei terzi ex art. 547 c.p.c.. Questo perché, nel sistema ideato dal legislatore di accesso diretto delle banche dati tramite ufficiale giudiziario, una volta individuati i beni dall'ufficiale giudiziario, egli deve procedere d'ufficio ad eseguire una sorta di pignoramento presso terzi, comunicando l'indirizzo PEC dell'avvocato del creditore, al quale i terzi devono comunicare le loro dichiarazioni ex art. 547 c.p.c.; nel sistema attualmente vigente, invece, non avviandosi d'ufficio il pignoramento, la comunicazione dell'indirizzo PEC serve solo per le ordinarie comunicazioni della cancelleria. La norma richiede poi l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e fax, poiché, nel sistema ideato dal legislatore, è previsto che, laddove, al momento della ricerca telematica, l'ufficiale giudiziario rinvenga più beni o più crediti pignorabili, deve darne comunicazione al legale del creditore, oltre che a mezzo PEC, anche a mezzo posta elettronica ordinaria o fax, affinché questi possa esprimere la propria scelta in merito a quali beni / crediti sottoporre a pignoramento (secondo il disposto dell'art. 155-ter disp. att. c.p.c.). Nel sistema attualmente vigente, ciò non avviene. Tali dati dovranno comunque essere inseriti poiché così dispone la norma; 2) l'indicazione dell'esistenza e della tipologia di titolo esecutivo; 3) l'indicazione della notifica dell'atto di precetto e del decorso del termine di cui all'art. 482 c.p.c. (si ricorda che “se vi è pericolo nel ritardo”, si può domandare al presidente del Tribunale la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto); 4) la richiesta dell'autorizzazione ad ottenere le informazioni contenute nell'anagrafe tributaria ed, in particolare nell'archivio dei rapporti finanziari, nelle banche dati previdenziali, dai gestori di dette banche dati. L'istanza in questione dovrà attestare il versamento del contributo unificato nella misura fissa pari a 43,00 Euro. Successivamente all'ottenimento della predetta autorizzazione il creditore potrà rivolgere istanza di accesso ai gestori delle relative banche dati. Ai sensi del comma 2 dell'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. l'accesso da parte del creditore «si applica limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali…». Per ciò che nello specifico concerne l'anagrafe tributaria la richiesta di accesso deve essere presentata alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, sulla base delle relative istruzioni operative, in cui ha sede il Tribunale che ha emesso l'ordinanza di autorizzazione. Si segnala, infine, che l'art. 155-quater ult. comma c.p.c. dispone che l'accesso da parte dell'Ufficiale Giudiziario alle banche dati è gratuito; parimenti gratuito, in base a tale norma, dovrebbe essere anche l'accesso del creditore tramite i gestori delle banche dati. Tuttavia, per l'accesso all'anagrafe tributaria, l'Agenzia delle Entrate richiede il pagamento di alcuni tributi speciali.
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