Per la prescrizione dell’azione di responsabilità si guarda al bilancio
06 Settembre 2018
La prescrizione dell'azione di responsabilità, esercitata dal fallimento nei confronti di amministratori e sindaci, ex art. 146 l. fall., decorre dal momento in cui il bilancio abbia attestato una perdita ingente, rendendo oggettivamente percepibile per i creditori l'insufficienza patrimoniale della società. Lo afferma la Cassazione, nella sentenza n. 21662 del 5 settembre. Il caso. La curatela fallimentare di una società cooperativa a responsabilità limitata esercitava azione di responsabilità, ex art. 146 l. fall., nei confronti degli ex amministratori e sindaci, per fatti di mala gestio e omesso controllo sulla condotta gestoria, che avevano condotto al fallimento. I giudici di merito condannavano alcuni dei convenuti, i quali proponevano ricorso per cassazione. Il dies a quo della prescrizione dell'azione. Alcuni motivi del ricorso vertono sulla prescrizione dell'azione: la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere infondata l'eccezione di prescrizione. La Corte territoriale ha ritenuto che il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di cui all'art. 2394 c.c. decorre dall'insufficienza patrimoniale oggettivamente conoscibile dai creditori, e che tale situazione non coincide con la perdita integrale del capitale sociale o con l'insolvenza, ma nella specie è stato fatto decorrere dal dato oggettivo costituito dalla pubblicazione del primo bilancio d'esercizio da cui è emersa una rilevante perdita. Secondo i ricorrenti, invece, la prescrizione sarebbe dovuta decorrere da bilanci precedenti, che risultavano formalmente in pareggio o addirittura in attivo, ma solo grazie agli artifici contabili posti in essere dagli amministratori; i terzi, quali istituti di credito finanziatori, non potevano non conoscere la situazione negativa della società già anteriormente all'attestazione delle perdite in bilancio. L'azione sociale di responsabilità: presupposti e prescrizione. La S.C. ricorda come l'art. 2394 c.c., nel prevedere che l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti, richiama la funzione di garanzia patrimoniale generica del patrimonio sociale, ex art. 2740 c.c. Di conseguenza, la prescrizione dell'azione decorre dal momento in cui l'attivo si sia palesato in modo oggettivamente percepibile, da parte dei creditori, come inidoneo a soddisfarli. Tale momento coincide normalmente, in base ad una presunzione semplice, con la dichiarazione di fallimento, ma ciò non esclude che il deficit si sia manifestato in un momento anteriore, e il relativo onere probatorio incombe su chi allega la circostanza. Il bilancio quale prova dell'insufficienza patrimoniale. Nella ricostruzione operata dai giudici di merito, e avallata dalla Cassazione, il bilancio costituisce il documento informativo principale sulla situazione della società. Un bilancio in attivo o in pareggio fornisce ai terzi un'informazione rassicurante ed affidabile, specie quando attesti la realizzazione di utili d'esercizio di cui venga deliberata, ex art. 2433 c.c., la distribuzione ai soci, senza obiezioni, sul punto, da parte degli organi di controllo. Se è vero che l'analisi del bilancio non può condurre in modo certo, pur quando presenti perdite, alla conoscibilità dell'insufficienza patrimoniale da parte dei creditori, di certo tale conoscibilità non può ritenersi integrata quando il bilancio sia in pareggio o in attivo e presenti utili. Il principio di diritto. La S.C. enuncia, in conclusione, il seguente principio di diritto: “In tema di prescrizione dell'azione di responsabilità promossa dai creditori sociali, ai sensi dell'art. 2394 cod. civ., il bilancio costituisce, per la sua specifica funzione, il documento informativo principale sulla situazione della società non solo nei riguardi dei soci, ma anche dei creditori e dei terzi in genere, onde un bilancio in attivo o in pareggio è idoneo a offrire un'informazione rassicurante ed affidabile. Allorché, poi, nonostante la relazione dei sindaci al bilancio, in cui si evidenzi l'inadeguatezza della valutazione di alcune voci, l'assemblea deliberi comunque la distribuzione degli utili ai soci ai sensi dell'art. 2433 cod. civ. senza obiezioni, in quella sede, da parte degli organi sociali di gestione e di controllo, l'idoneità, o no, di detta relazione sindacale ad integrare di per sé l'elemento della oggettiva percepibilità per i creditori circa la falsità dei risultati attestati dal bilancio sociale rimane oggetto di un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito”. |