Potestà sanzionatoria di Bankitalia in materia di antiriciclaggio

Fabio Fiorucci
06 Settembre 2018

La Banca d'Italia, in data 29 marzo 2018, ha formulato al Consiglio di Stato uno specifico quesito in ordine alla sussistenza, nel quadro normativo vigente, della propria competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione o controllo degli intermediari da essa stessa vigilati, che con il loro comportamento abbiano concorso a violare la normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del terrorismo.

La Banca d'Italia, in data 29 marzo 2018, ha formulato al Consiglio di Stato uno specifico quesito in ordine alla sussistenza, nel quadro normativo vigente, della propria competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione o controllo degli intermediari da essa stessa vigilati, che con il loro comportamento abbiano concorso a violare la normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del terrorismo.

L'Adunanza Generale del Consiglio di Stato del 18 luglio 2018 ha risolto affermativamente il quesito sollevato dall'Organismo di Vigilanza valorizzando quanto previsto dall'art. 65 d.lgs n. 231/2007, che, letto unitamente all'art. 62 dal medesimo richiamato, costituisce un vero e proprio fulcro del sistema sanzionatorio, dal quale si ricava il principio che le Autorità di vigilanza, e quindi nello specifico Banca d'Italia, hanno anche, in via generale, il potere di sanzionare i soggetti vigilati.

Sulla base di queste premesse, il Consiglio di Stato ha stabilito che la Banca d'Italia è competente ad irrogare le sanzioni previste dall'art. 62, comma 2, d.lgs. n. 231/2007, nei confronti dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione o controllo degli intermediari da essa vigilati, con la precisazione che da tale competenza esorbita l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari, espressamente attribuita al MEF dagli artt. 65 comma 1 lett. a) e 62 comma 9, d.lgs. n. 231/2007.

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