Non c’è litispendenza internazionale in caso di domanda di danno non patrimoniale rivolta al giudice italiano e non a quello austriaco
07 Settembre 2018
Il caso. I ricorrenti in Cassazione, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dal decesso del loro congiunto in conseguenza di un sinistro stradale, avevano introdotto due giudizi: uno dinanzi al tribunale di Salisburgo, l'altro dinanzi al tribunale di Bolzano. Il tribunale di Bolzano ritenne che al momento in cui doveva pronunciare la sua decisione, il giudizio dinanzi al giudice austriaco fosse ancora pendente. Di conseguenza ha pronunciato la sentenza dichiarando di non avere giurisdizione. La Corte d'appello di Trento ha ritenuto corretta tale decisione.
Litispendenza internazionale. Il Collegio, concordando con quanto sostenuto dai ricorrenti, cioè che la litispendenza internazionale non si poteva dichiarare, ha deciso di rimettere la decisione al giudice d'appello che, nel riesaminare il gravame, dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto.
Principi di diritto. « a) Non può essere dichiarata dal giudice italiano la litispendenza internazionale, ai sensi dell'art. 27 Reg. n. 44/01 (nella specie applicabile ratione temporis), quando il giudizio precedentemente introdotto dinanzi al giudice straniero si sia concluso, prima che il giudice italiano emetta la propria decisione; b) la cessazione della litispendenza internazionale in corso di causa impone al giudice italiano l'obbligo di attenersi alla sentenza straniera, per le questioni da quella già decise, e che dovessero venire in rilievo nella causa dinanzi a lui proposta; c) non vi è identità di cause tra la domanda proposta dinanzi al giudice straniero, e vòlta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito, e quella proposta dinanzi al giudice italiano, e vòlta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivato dal medesimo fatto illecito». |