Nessun divieto per la rimozione di un’area verde in condominio

Redazione scientifica
07 Settembre 2018

Non dà luogo ad innovazione vietata dall'art. 1120 c.c. la delibera condominiale che disponga per la rimozione di un'area verde e la sua sostituzione con una adibita a parcheggio, qualora non ci sia un apprezzabile deterioramento del decoro architettonico, né alcuna significativa menomazione nel godimento ed uso del bene

Un condomino chiedeva l'annullamento della delibera assembleare con cui era stato deciso di adibire a parcheggio l'area condominiale circostante, sostenendo la violazione dell'art. 1120 c.c. sotto il profilo dell'alterazione del decoro architettonico dell'edificio e la violazione del regolamento condominiale nella parte in cui destinava tale area a verde condominiale. Il Tribunale rigettava la domanda, mentre la Corte d'appello riformava la decisione e annullava la delibera condominiale constatando come la rimozione di un'area a verde, finalizzata alla costruzione di un parcheggio, alterasse il decoro architettonico dell'edificio.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il condominio.

I giudici di legittimità ritengono che la delibera assembleare di destinazione a parcheggio di un'area di giardino condominiale di ridotta estensione rispetto alla superficie complessiva, non dà luogo ad innovazione vietata dall'art 1120 c.c., poiché non comporta alcun apprezzabile deterioramento del decoro architettonico, né alcuna significativa menomazione del godimento e dell'uso del bene comune, anzi ne deriva una valorizzazione economica di ciascuna unità abitativa e una maggiore utilità per i condomini.

Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso.

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