Citazione nulla solo se il petitum è omesso o assolutamente incerto

Redazione scientifica
07 Settembre 2018

La nullità della citazione per violazione dell'art. 163, n. 4 c.p.c., può essere dichiarata solo se il petitum, inteso sia sotto il profilo formale, sia sotto l'aspetto sostanziale…

La nullità della citazione per violazione dell'art. 163, n. 4 c.p.c., può essere dichiarata solo se il petitum, inteso sia sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale, sia sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto; in particolare, con riferimento all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum. Nella specie, dal contenuto dell'atto introduttivo, emergono chiaramente sia il petitum (domanda di risarcimento dei danni) che la causa petendi (insidia stradale) e, peraltro, le argomentate difese esposte dall'ente convenuto lasciano presumere che lo stesso abbia ben inteso il contenuto dell'avversa domanda, pertanto non risulta configurabile la dedotta lesione del suo diritto di difesa.

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