Proponibilità dell’azione diretta di risarcimento

Paolo Maria Storani
10 Settembre 2018

Presupposto ineludibile per l'azione diretta è che il sinistro stradale sia stato causato da un veicolo a motore, che ricada nell'indicazione di cui all'art. 122, comma 1, cod. ass., e che l'evento pregiudizievole sia accaduto in un'area pubblica o a questa equiparata.
Inquadramento

Presupposto ineludibile per l'azione diretta è che il sinistro stradale sia stato causato da un veicolo a motore, che ricada nell'indicazione di cui all'art. 122, comma 1, cod. ass., e che l'evento pregiudizievole sia accaduto in un'area pubblica o a questa equiparata.

Si constata una restrizione rispetto al più esteso concetto di cui all'art. 2054 c.c., che postula la mera riconducibilità del pregiudizio alla «circolazione di veicoli», quand'anche non si dubiti in ordine all'operatività dell'azione diretta per l'eventualità di sinistri originati da veicoli in posizione di arresto o di sosta, vale a dire con riferimento a fattispecie in cui si realizzi la c.d. «circolazione statica», un apparente e curioso ossimoro.

In tema vige il noto principio in base al quale «anche la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata costituisce circolazione con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta, sulle pubbliche vie o aree equiparate, anche se determinato da vizio di costruzione o difetto di manutenzione, risponde anche l'assicuratore, salvo che sia sopravvenuta una causa autonoma (ivi compreso il caso fortuito) che abbia determinato l'evento dannoso» (Cass. civ., sez. III, sent., 20 luglio 2010, n. 16895).

La S.C. nella specie ha ritenuto risarcibili da parte dell'assicuratore i danni cagionati da un incendio propagatosi da un autocarro parcheggiato in sosta immediatamente dopo il manifestarsi di alcune avarie al motore.

Sulla nozione di circolazione rilevante ai fini dell'operatività della garanzia assicurativa sono intervenute le Sezioni Unite con il recente leading case costituito da Cass. civ., Sez. Un., sent., 29 aprile 2015, n. 8620, che concludono che il lemma circolazione stradale «non si limita ad esprimere un concetto dinamico, bensì rappresenta un concetto ampio che include, oltre al movimento, anche la sosta, la fermata e l'arresto dei veicoli, quali episodi insiti nella complessità del fenomeno».

Sul medesimo aspetto e con riferimento al caso di un uomo colpito ad un arto da un grande cancello caricato sopra una trattrice, d'improvviso scivolato per un lieve spostamento del mezzo agricolo, è sopraggiunta Cass. civ., sez. VI-3, ord., 22 novembre 2017, n. 27759, che prende le mosse proprio dal poderoso precedente delle Sezioni Unite 8620/2015, or ora rievocato.

La S.C. pone in risalto che «la sentenza delle Sezioni Unite appena richiamataha risolto il problema della definizione del concetto di circolazione e, in un caso non molto diverso da quello in esame, ha affermato che circolazione èanche la sosta del veicolo e che le operazioni di carico o scarico del veicolo sono in funzione del suo avvio nel flusso della circolazione, cosìcome qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti (quale apertura, chiusura sportelli ecc.), con la conseguenza che, quando avvengano sulla pubblica via, danno luogo all'applicabilitàdella normativa sull'assicurazione per la RCA».

Peraltro, la pronuncia della S.C. a composizione estesa è in armonia anche con i principi espressi dalla C.G.U.E. nella sentenza 4 settembre 2014, n. 162 (causa C-162/13).

Tendenzialmente, l'azione diretta non si attaglia a responsabilità di tipologie differenziate rispetto a quella predicata dall'art. 2054 c.c.

In sintesi, a prescindere da qualsivoglia altra questione, solo se si versi in ipotesi di assicurazione obbligatoria del veicolo danneggiante e nel perimetro di questa (Cass. civ., sez. III, sent., 27 novembre 2001, n. 15030) è esperibile l'azione diretta.

Inoltre, l'assicurazione per la RCA è obbligatoria in un modo bivalente compendiabile nell'endiadi che segue:

a) per l'assicurato, cui altrimenti verrebbe inibita la circolazione in quanto l'assicurarsi configura una condizione di liceità del circolare;

b) per l'assicuratore, in quanto non può rifiutare di accettare le proposte contrattuali che gli vengano rivolte, a mente dell'art. 132 cod. ass., la cui titolazione è per l'appunto «obbligo a contrarre».

La giurisprudenza ha stabilito che la tutela risarcitoria discendente dall'assicurazione obbligatoria per la RCA opera anche per i fatti dolosi, per i quali è, dunque, spendibile l'azione diretta (Cass. civ., sez. III, sent., 21 giugno 2004, n. 11471).

Nel plasmare il riassetto del sistema di RCA il legislatore si distanzia dalla tradizione tecnico-giuridica che contemplava l'assicurazione su base esclusivamente volontaria, entro l'alveo della libera determinazione delle parti; la tendenza normativa, come avvenuto da ultimo sul terreno delle professioni liberali, è di estendere il cono delle aree assoggettate all'obbligatorietà di assicurarsi per la responsabilità civile.

Invece, sino al Natale 1969 non esisteva ancora l'obbligo di assicurare i veicoli prima di esporli alla circolazione: se si eccettui qualche sporadica normativa in tema di espletamento dei servizi pubblici di linea di cui alla l. 29 settembre 1939, n. 1822, e di scuola guida di cui al d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, soltanto con la famosa l. 24 dicembre 1969, n. 990, sorge in Italia l'obbligo di assicurare i veicoli.

Vale la pena di riportare un passo saliente della relazione che accompagnava il disegno di legge in cui si sottolineava la forte carica di pubblico interesse che stava ispirando il legislatore in un contesto storico di crescita esponenziale del traffico viario: «il crescente sviluppo della motorizzazione, che ha assunto in questi ultimi anni un carattere eccezionale, ha posto in particolare evidenza, anche nel nostro Paese, l'esigenza di garantire alle vittime della circolazione stradale, colpite sia nella persona che nei beni, il risarcimento dei danni subìti».

In questa cornice la normativa in disamina procede nel perimetro dell'obbligatorietàlegale dell'assicurazione in RCA ed è, di conseguenza, figlia dell'abrogato art. 18 della appena richiamata l. n. 990/1969, disciplinante la materia in epoca antecedente al varo del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che ha riordinato (riproducendone numerose disposizioni) l'intero settore, plasmando un autentico statuto, qual è per l'appunto il codice delle assicurazioni private.

Sia il modello comunitario che il sistema previgente in Italia, tuttora operante limitatamente ai sinistri avvenuti entro il 31 dicembre 2005, muovevano dalla concezione che l'azione diretta fosse unica e legittimata passiva fosse la compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro.

Ora, il nuovo modello si diversifica in una pluralitàdi azioni dirette:

1) l'azione diretta «ordinaria» di cui all'art. 144 cod. ass.;

2) l'azione diretta per la procedura di risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass.;

3) l'azione diretta contro l'assicuratore del vettore a mente dell'art. 141 cod. ass.

Per il soggetto danneggiato, che nell'ordinario sistema codicistico non godrebbe di un'azione verso il terzo responsabile, viene confermata, come già contemplato nel meccanismo della previgente normativa, una relazione diretta con l'assicuratore del danneggiante, verso il quale fruisce del potere di richiesta diretta (mentre all'art. 1917, comma 2, c.c. si prevede la sola legittimazione del leso a ricevere la prestazione indennitaria).

Il diritto del danneggiato ha, così, derivazione normativa in linea retta e preesiste addirittura all'avvio dell'azione diretta poiché l'assicuratore, una volta ricevuta la, ora molto più analitica, lettera di richiesta danni, fruendo dell'arco di tempo dello spatium deliberandi, deve versare il risarcimento direttamente al soggetto leso e non potrebbe disporne a favore dell'assicurato.

Ovviamente il congegno forgiato dal legislatore non isterilisce l'azione codicistica sempre esperibile, in linea ordinaria, a mente dell'art. 2054 c.c., nei riguardi del responsabile civile (conducente o proprietario del veicolo).

A ben guardare una significativa riprova della duplicità di azione discende dalla seguente considerazione ispirata all'interpretazione letterale (al lume dell'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, le c.d. Preleggi): non a caso la disciplina ordinaria risulta annoverata all'interno dell'art. 122 cod. ass., ove si impone che «i veicoli a motorenon possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilitàcivile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile».

Il soggetto leso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 9 c.p.c., potrà instaurare - avanti al giudice di pace entro i ventimila euro o al tribunale per le cause di valore superiore - l'azione ex art. 2054 c.c., sia in alternativa, sia cumulativamente all'azione diretta di cui all'art. 144 cod. ass.; la responsabilità dei convenuti in giudizio, in ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, sarà solidale (Cass. civ., n. 6824/2001; Cass. civ., n. 4005/2001).

A proposito del rapporto interno tra coobbligati, anche di recente la S.C. ha ribadito il principio di diritto che «in materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano piùpossibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietàtra loro esistente» (Cass. civ., ord., 29 gennaio 2018, n. 2066).

Naturalmente, si assiste ad una differenziazione dei titoli in base ai quali intervengono i due potenziali soggetti passivi: l'impresa assicurativa è tenuta ex lege, mentre il soggetto danneggiante è impegnato ex delicto.

Anche l'obbligazione dell'impresa gestionaria nei territori regionali del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ha natura di obbligazione ex lege (Cass. civ., sez. III, sent., 14 giugno 2013, n. 14537).

Orbene, la prestazione sarà unica seppur di differente tipologia:

  • indennitaria per l'ente assicurativo;
  • risarcitoria per il responsabile civile.

IN EVIDENZA

Nel prisma delle novità rispetto alla l. n. 990/1969, il codice delle assicurazioni private ha introdotto uno spatium deliberandi differenziato per la rimozione dell'improponibilità nei confronti della compagnia assicuratrice che, una volta entrata in possesso (è più preciso, infatti, parlare di ricezione piuttosto che di invio) della lettera r.a.r. (o equipollente, ad es. in via telematica con una PEC) rispecchiante i requisiti di cui all'art. 148 cod. ass., istruita la pratica, dovrà liquidare il quid risarcitorio o formulare - o respingere -l'offerta, con obbligo di motivazione in ambedue le ipotesi, in un dispiegamento di termini che sono inquadrabili nel seguente scenario: a) sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento per i danni a cose, che si riducono a trenta giorni ove il modulo di denuncia sia stato congiuntamente sottoscritto dai protagonisti del sinistro; b) novanta giorni per i pregiudizi alle sole persone o - sincronicamente - alle persone ed alle cose (art. 145 cod. ass.); c) sessanta giorni - questo termine sfalsato rispetto a quello previsto per la routine della RCA è davvero curioso - per i sinistri che abbiano cagionato danni alle cose ed alle persone quando l'azione sarà proposta nei riguardi dell'impresa designata alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione in cui si è verificato l'incidente stradale; d) infine, sei mesi - e qui il meccanismo si fa irrazionale ed eccessivamente dilatorio rispetto alla analoga procedura verso l'impresa in bonis - per il caso di sinistri che abbiano provocato danni a persone o a cose, quando l'azione verrà proposta nei confronti dell'impresa designata in conseguenza della liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicurativa.

Sistema assicurativo e limite del massimale di polizza

Il sistema di legislazione speciale così concepito incontra l'unico limite nel massimale del contratto acceso presso l'assicuratore privato a copertura del rischio della responsabilità civile automobilistica, vale a dire a presidio della condotta del responsabile dell'illecito.

Al contrario, il debito del responsabile non ha una soglia insormontabile ed è, quindi, potenzialmente illimitato in quanto ha natura risarcitoria.

Anche in caso di cumulo tra azione diretta a mente dell'art. 144 cod. ass. e azione codicistica a norma dell'art. 2054 c.c., l'obbligazione gravante sull'assicuratore privato è contenuta nel tetto degli importi che costituiscono il massimale di polizza dal momento che la solidarietà fra assicurato ed assicuratore è di natura atipica (Cass. civ., n. 7019/1999).

Nel volgere uno sguardo allo scenario processuale, va posto in risalto che la mancata proposizione o riproposizione della domanda (o eccezione) nella precisazione delle conclusioni comporta la presunzione, iure et de iure, di abbandono della stessa, assumendo rilievo esclusivamente la volontà espressa dalla parte.

Tuttavia, in caso di condotta renitente da parte della compagnia di assicurazioni, il danneggiato potrebbe invocarne una responsabilitàultramassimale per la c.d. mala gestio impropria; in proposito, non sussiste un onere di formulare tale domanda in maniera espressa, dal momento che questo profilo di responsabilità viene ormai ricompreso nell'istanza di condanna del medesimo ente assicurativo al risarcimento integrale dei pregiudizi (Cass. civ., sez. III, sent., 28 giugno 2010, n. 15397) ovvero quanto il danneggiato abbia invocato la responsabilità della compagnia alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria (Cass. civ., sez. III, sent., 19 luglio 2008, n. 20058).

La compagnia assicurativa non può opporre al danneggiato le eccezioni derivanti dal contratto medesimo, né le clausole contenute nella polizza.

In particolare, approfondendo la disamina dell'opponibilità delle eccezioni contrattuali, l'assicuratore non può esercitare eccezioni in ordine ad un ipotetico contributo dell'assicurato al pagamento del pregiudizio cagionato al soggetto leso dal sinistro.

Senonché, non tutte le eccezioni discendenti dal contratto risultano inesperibili ad opera dell'ente assicurativo: a titolo esemplificativo, non è affatto preclusa la possibilità di opporre al danneggiato la nullità del contratto di assicurazione, l'inesistenza, vuoi per carenza dei requisiti (accordo delle parti, causa, oggetto, forma quando prescritta dalla legge sotto comminatoria di nullità) ex art. 1325 c.c., vuoi per l'inesistenza dell'elemento fondamentale del rischio (Cass. civ., n. 8460/1994); è opponibile al danneggiato anche il mancato pagamento delle rate di premio successive alla prima, una volta che sia decorso il c.d. periodo di tolleranza di cui all'art. 1901, comma 2, c.c., ove l'assicurato non sia dotato di certificato assicurativo (Cass. civ., n. 6635/2006); in quest'ultimo caso, infatti, la giurisprudenza esclude, sia con riferimento al previgente art. 18, comma 2, l. n. 990/1969, sia con riguardo all'innovazione dipesa dall'art. 144, comma 2, cod. ass., che si versi nell'ambito delle eccezioni inopponibili al terzo danneggiato che agisce in domanda diretta.

Poi, con riguardo alle eccezioni inopponibili al soggetto leso l'azione di rivalsa, che affronteremo nel successivo paragrafo, verrà modellata sul sinallagma contrattuale nella misura in cui l'impresa assicuratrice avrebbe potuto rifiutare o ridurre la propria prestazione in base agli accordi stipulati inter partes.

In quest'ultimo solco si innesta la controversa questione della rilevanza della situazione di apparenza che concerna l'esistenza di una valida polizza assicurativa per la RCA, solo esteriore dal momento che al certificato ed al contrassegno assicurativi (non è più obbligatorio esporre quest'ultimo sul parabrezza del veicolo) non corrisponda un'effettività giuridica; in buona sostanza, la situazione incide su un elemento ch'è considerato dalla legge costitutivo del rapporto obbligatorio. In buona sostanza, si tratta di un contrassegno falsificato da cui non deriva nessuna esposizione risarcitoria della compagnia indicata nel logo contraffatto ovvero illecitamente sottratto e, poi, compilato con dati falsi.

In tale evenienza, potrebbe anche configurarsi la responsabilità dell'assicuratore falsamente indicato soltanto in ipotesi di consegna del titolo apparente - emissione, rilascio, messa in circolazione di certificato e contrassegno - ascrivibile in qualche modo o a fatto del medesimo assicuratore oppure ad una condotta dell'agente che lo rappresenti sul territorio, altrimenti la copertura assicurativa è inesistente.

Pertanto, si aggiunge un ulteriore rimedio per il soggetto danneggiato, che è legittimato, sul presupposto dell'inesistenza di un valido rapporto assicurativo per la RCA, a proporre domanda risarcitoria nei confronti dell'impresa designata a gestire per la regione interessata il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada; quest'ultima assume la veste di parte ex latere debitoris del rapporto obbligatorio dedotto in lite (Cass. civ., sez. III, sent., 13 ottobre 2017, n. 24069).

Nei giudizi di merito, svolti avanti al Tribunale ed alla Corte d'Appello di Roma era stata recepita l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di del gestore in loco del Fondo di Garanzia.

Tale soluzione della S.C. ribalta il verdetto della Corte distrettuale romana nella parte in cui aveva reputato che, in presenza del contrassegno assicurativo rilevato nel verbale della polizia locale, sussistesse la responsabilità esclusiva dell'assicuratore apparente; talché, attualmente si consente al danneggiato di giovarsi di un'alternativa ex art. 283 cod. ass. rispetto all'esperimento dell'azione risarcitoria diretta di cui all'attuale art. 144 cod. ass., già insita nell'art. 18 l. n. 990/1969.

Il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato

Il fine che si è prefisso il legislatore del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, nel modellare le ora ramificate modalità di esplicazione dell'azione diretta, resta quello che aveva già ispirato l'originario impianto della l. n. 990 del 1969: scongiurare l'eventualità che il soggetto leso dal sinistro viario possa rischiare di non conseguire la refusione del pregiudizio risentito.

Il sistema imperniato sull'inopponibilità delle eccezioni contrattuali mira proprio a questa meta.

Sulla scia della priorità tributata alla parte danneggiata si è concepito il congegno per riequilibrare, dal punto di vista patrimoniale, lo spostamento di ricchezza che avviene direttamente dalla compagnia assicuratrice al leso; il meccanismo prescelto è la configurazione di un sistema di azioni recuperatorie speciali, le quali si raccordano con i rimedi già contemplati all'interno del codice civile.

Quale contraltare alla preferenza per la figura del danneggiato il legislatore stabilisce il diritto di rivalsa che la compagnia assicuratrice può sempre esercitare, ove ne ricorrano i presupposti, nei riguardi del proprio garantito RCA nella misura in cui avrebbe potuto rifiutare o ridurre il montante della propria prestazione in base alle condizioni contrattuali pattuiti inter partes.

Il messaggio chiaro e forte che trapela dal sistema del diritto dell'Unione Europea, in tema di assicurazione della RCA, ai fini del diritto ad ottenere il risarcimento dall'assicuratore, è che la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile (ove ambedue le qualifiche si concentrino nella medesima persona).

Infatti, in caso di sinistro stradale caratterizzato da identitàsoggettiva fra assicurato e vittima in qualità di trasportato, al proprietario del veicolo - soggetto che aveva acceso il contratto di responsabilità civile automobilistica - è dovuto in ogni caso il risarcimento e, qualora sia corresponsabile per aver affidato la conduzione del proprio mezzo a persona non idonea alla guida, non è comunque esercitabile l'azione di rivalsa ad opera dell'assicuratore: in caso contrario, il proprietario-danneggiato si troverebbe privato di quanto liquidatogli per effetto del risarcimento del pregiudizio; ne consegue che nei confronti dell'assicurato-proprietario non può essere esercitata l'azione di regresso allorché egli sia nel contempo sia passeggero che vittima del sinistro, posto che altrimenti gli verrebbe sottratto, per effetto del regresso, il quid da lui conseguito in virtù del risarcimento.

Nel caso deciso da Cass. civ., sez. III, ord., 19 gennaio 2018, n. 1269, la compagnia assicurativa dedusse che la polizza assicurativa escludeva la copertura per i sinistri causati da conducenti non abilitati alla guida o in stato di ebbrezza e che tale circostanza, se non era opponibile ai danneggiati che avevano agito direttamente nei propri confronti, tuttavia le attribuiva il diritto di rivalersi verso l'assicurato, e quindi dei suoi eredi, per l'importo che fosse stato eventualmente condannata a corrispondere.

La S.C. ha preso spunto, oltre che dalla sentenza Candolin 30 giugno 2005, C-537/03, dal fondamentale leading case, calzante come un guanto, costituito dalla sentenza del 1 dicembre 2011, C-442/10, Churchill Insurance Company c. Wilkinson, della Corte di Giustizia UE: in tema di assicurazione obbligatoria per la RCA vige il principio solidaristico consacrato nell'adagio latino vulneratus ante omnia reficiendus.

La prima pronuncia CGUE trae spunto da una fattispecie in cui tre soggetti erano rimasti vittime di un sinistro stradale dopo aver viaggiato quali trasportati su un veicolo di proprietà di uno di costoro, ma condotto da una quarta persona (nell'occasione tanto il conducente quanto i tre trasportati erano in stato di ebbrezza; all'esito dell'impatto uno dei trasportati era deceduto, mentre gli altri due, fra i quali figurava il proprietario del mezzo, avevano risentito lesioni).

La secondo pronuncia si occupa del passeggero trasportato all'interno del veicolo per la cui guida era assicurato (in gergo assicurativo si definisce «clausola di guida esclusiva»), anche se aveva dato il permesso di conduzione ad un soggetto non assicurato.

Il verdetto eurounitario rende irrilevante che il passeggero trasportato sia nel contempo proprietario del mezzo.

Come conferma anche Cass. civ., sez. III, sent., 6 ottobre 2016, n. 19986, l'obiettivo contenuto nelle direttive comunitarie consiste nel garantire che l'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli consenta a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo di essere risarciti dei pregiudizi, senza possibilità di esclusioni.

Talché, quale epilogo del giudizio n. 19986/2016 deciso dalla S.C. «debbono considerarsi pertanto copertidall'assicurazione obbligatoria anche i danni sofferti dal coniuge, trasportato sulla vettura assicurata, comproprietario del veicolo in regime di comunione legale di beni con il conducente (v. Cass. civ., 26 ottobre 2009, n. 22605)».

Il danneggiato

Il soggetto legittimato all'azione diretta ne fruisce per ogni tipologia di pregiudizio; la medesima legittimazione attiva viene tributata vuoi alla vittima diretta, vuoi alla vittima c.d. secondaria.

A quest'ultima categoria possono essere ascritti sia i prossimi congiunti che il datore di lavoro del danneggiato.

Tanto che, in quanto diritto sostanziale, l'azione diretta si trasmette agli eredi.

Colui che ha risentito pregiudizi in rapporto causale con il sinistro viario ha l'onere di provare il rilascio del certificato assicurativo e che l'incidente stradale si sia verificato nel periodo di copertura assicurativa o in quello di carenza/tolleranza prima della sospensione in applicazione dell'art. 1901, comma 2, c.c.

Il soggetto leso ha diritto di ottenere dal Centro di informazione italiano menzionato all'art. 154 cod. ass. tutte le informazioni relative alla copertura assicurativa dei veicoli dei responsabili, i numeri di polizza e le date di scadenza.

Il danneggiato, inoltre, non può rifiutare gli accertamenti strettamente occorrenti per la valutazione dei pregiudizi alla persona e alle cose, che sono dipesi dal sinistro viario.

Dal versante passivo la legittimazione incombe sull'impresa di assicurazione che ha acceso la polizza del danneggiante, ma può gravare, in linea sostitutiva, sull'impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada su ripartizione regionale, anche se le fusioni per incorporazione degli ultimi lustri hanno ormai sbilanciato gli equilibri, creando allarmanti concentrazioni di gestione: ne sopportano attualmente il peso gestionale i Gruppi Allianz, Generali, Unipol, Reale Mutua e Sara.

Il concetto di proponibilità dell'azione di risarcimento e l'obbligo della negoziazione assistita

Quale condizione di proponibilità il legislatore della riforma del 2005 ha previsto il preventivo invio, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equipollente, di una richiesta circostanziata che possegga i contenuti imposti dalla nuova norma al fine di consentire all'intimato una valutazione completa della pretese risarcitorie nel termine dilatorio assegnato come analiticamente riportato nel box in evidenza.

Ci si è, dunque, ispirati alla finalità di porre l'assicuratore in condizione di orientare le proprie determinazioni nel ventaglio di soluzioni che gli si prospettano: liquidare il quid risarcitorio, formulare - ovvero respingere - l'offerta, in entrambe le ipotesi fornendo una motivazione alla condotta intrapresa.

Si concretizza, in tal senso, un evidente link di collegamento fra termini di proponibilità e termini di manifestazione dell'offerta.

Proprio nella scia di tale andamento modulare e simmetrico dei termini di formalizzazione della proposta e di proponibilità dell'azione processuale la S.C. fa discendere l'inammissibilità della richiesta che si riveli incompleta.

Sotto il versante della completezza contenutistica, il danneggiato non può venir meno al proprio obbligo di diligenza e di cooperazione.

Infatti, stando alla recentissima Cass. civ., sent., 11 marzo 2018, n. 4754, che avvia il proprio ragionamento dal sistema del c.d. indennizzo diretto di cui all'art. 149 cod. ass. di cui si tratterà separatamente, affermando principi rilevanti per la materia in disamina, «primo onere del danneggiato è, pertanto, quello di richiedere il risarcimento del danno subìto al proprio assicuratore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art. 148, comma 1, e art. 145 cod. ass.), allegando la denuncia del sinistro ex art. 143 cod. ass., ovvero una minuziosa descrizione delle modalitàdi verificazione dello stesso (d.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45, art. 8, comma 2). Dalla ricezione della richiesta l'assicuratore ha precisi termini, individuati dall'art. 145 cod. ass., per formulare l'offerta di risarcimento al danneggiato»; la S.C. pone in risalto nella stessa pronuncia che si tratta di «un meccanismo la cui ratioè, in realtà, quella di rafforzare, e non giàquella di indebolire, le possibilitàdi difesa offerte al danneggiato, attraverso il raccordodell'onere di diligenza, a suo carico, con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore» (Cass. civ., sent., 11 marzo 2018, n. 4754).

Ovviamente l'atto di citazione (o la presentazione del ricorso con l'adozione del rito sommario di cognizione ex art. 702-bis e ss. c.p.c., valorizzato anche in sede di semplificazione e di razionalizzazione dei riti da 33 a 3 di cui al d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150) non può sopperire al mancato invio della preventiva richiesta danni neppure se il termine a comparire superasse i termini previsti dall'art. 145 cod. ass.; ricordiamo che, mentre il danneggiante è costituito in mora dal dì del fatto illecito, per la compagnia assicuratrice la costituzione in mora si concretizza soltanto dal momento dell'inutile spirare dei termini indicati.

Soltanto ove infruttuosamente decorso il termine applicabile alla peculiare fattispecie il danneggiato potrà promuovere il giudizio civile.

Ricordiamo che l'eventuale pronuncia di improponibilità della domanda per vizi di contenuto (come per mancato rispetto dello spatium deliberandi per l'assicuratore) di cui agli artt. 145 e 148 cod. ass. esaurisce i suoi effetti sotto il profilo processuale, non investendo il merito della res litigiosa.

Talché, non sarà preclusa la reiterabilità della domanda nel rispetto delle condizioni di cui alle predette disposizioni di legge, mediante autonoma vocatio in ius, senza che la durata del giudizio pregresso rilevi ai fini del decorso del termine di prescrizione, ex art. 2945, comma 2, c.c. in rapporto all'art. 2943, comma 1, c.c..

Purtroppo, in caso di diniego da parte dell'ispettorato sinistri della compagnia assicurativa alla corresponsione del giusto risarcimento, la richiesta scritta di cui abbiamo trattato nel precedente paragrafo non è l'unico adempimento che si presenta sul sentiero dell'attivista.

S'impone un sintetico recap.

Nel 2010 venne avviato, con il varo del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, un mai rimpianto obbligo di espletare la mediazione finalizzata alla conciliazione.

Si è, poi, realizzato, per step successivi, un primo meccanismo di soppressione della media-conciliazione a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del suddetto d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, con la pronuncia caducatoria della Corte Cost. n. 272/2012 (innescata dall'ordinanza del TAR Lazio del 12 aprile 2011).

Talché, per quanto in data 1° giugno 2017 sia stata decretata la trasformazione dell'istituto della mediazione da sperimentale a misura stabile di a.d.r. con la conversione del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, la mediazione rimane ora, limitatamente alla RCA, nel limbo, quale rimedio di mediabilità meramente facoltativo.

In un secondo tempo, il legislatore, con il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, al fine convertito con modificazioni nella l. 10 novembre 2014, n. 162, ha introdotto, al posto dell'obbligatorietà della mediazione, la novità assoluta della negoziazione assistita da avvocato, configurandola quale requisito di procedibilità a far tempo dal 9 febbraio 2015.

Gli obblighi di informazione in ordine alla fruibilità di tale procedura, mirante alla cooperazione in buona fede e con lealtà per il raggiungimento della composizione amichevole della lite, vengono presidiati con sanzioni disciplinari a carico del ceto forense.

Il nuovo meccanismo della negoziazione assistita prevede che la condizione di procedibilità si considererà avverata ove l'invito formulato alla stipula della convenzione di negoziazione, contenente le regole d'ingaggio dell'interlocuzione inter partes, non venga seguito dall'adesione dell'antagonista o sia seguito dal rifiuto entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, ovvero sia decorso infruttuosamente il lasso temporale per espletare la procedura de qua.

Il mancato avvio della negoziazione assistita non preclude la concessione di una provvisionale a mente dell'art. 144 cod. ass., che riecheggia nel contenuto l'art. 24 della l. n. 990 del 1969, né la trascrizione della domanda giudiziale.

Il litisconsorzio necessario e l'individuazione della figura del «responsabile del danno»

Al comma 3 l'art. 144 cod. ass. ha previsto che nel processo promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore con l'azione diretta debba essere convenuto il responsabile del danno quale litisconsorte necessario; ciò al fine di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore nell'ottica di una futura opponibilità all'assicurato dell'accertamento che ne scaturirà in ordine alla responsabilità.

Tradizionalmente la giurisprudenza individua tale soggetto passivo non nel conducente del veicolo in garanzia assicurativa, bensì nel proprietario del veicolo (Cass. civ., Sez. Un., sent., 5 maggio 2006, n. 10311; Cass. civ., sez. III, sent., 14 dicembre 2010, n. 25238; Cass. civ., sez. III, sent., 4 ottobre 2013, n. 22757).

Ad ogni buon conto, pur nel colpevole silenzio del legislatore, che tuttora, a distanza di quasi cinquant'anni dalla prima legislazione in materia, non chiarisce ancora chi sia a rivestire la qualifica di «responsabile del sinistro», le Sezioni Unite avevano rischiarato la complessa vicenda sin dalla pronuncia Cass. civ., Sez. Un., sent., 11 luglio 1984, n. 4055, in G. it. 85, I, 1, 140, nel senso che, ove il danneggiato agisca con azione diretta nei riguardi dell'assicuratore, era tenuto a citare in giudizio il solo proprietario del veicolo e non anche il conducente.

ORIENTAMENTI A CONFRONTO

Il responsabile del danno coincide con il proprietario del veicolo e non anche con il suo conducente, se diverso dal proprietario

Il "responsabile del danno" che deve essere chiamato in giudizio nell'azione diretta contro l'assicuratore coincide con il proprietario del veicolo e non anche con il suo conducente, se diverso dal proprietario (Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 1984, n. 4055).

Secondo la quasi unanime giurisprudenza della S.C. il proprietario del veicolo è il responsabile del danno e il litisconsorte necessario.

Secondo la quasi unanime giurisprudenza della S.C. il proprietario del veicolo è il responsabile del danno e il litisconsorte necessario (Cass. civ., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10311).

Il litisconsorte necessario va individuato nel proprietario del veicolo quale responsabile del danno

Il litisconsorte necessario va individuato nel proprietario del veicolo quale responsabile del danno (Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2010, n. 25238).

La prescrizione

Nel riprodurre l'abrogato art. 26, comma 1, l. n. 990/1969, il comma 4 dell'art. 144 cod. ass. consacra l'unitarietà dei termini di prescrizione nei confronti di tutti i soggetti passivi sancendo che l'azione diretta del danneggiato nei riguardi della compagnia assicurativa del responsabile si prescrive nel medesimo termine entro cui si prescriverebbe l'azione della vittima nei riguardi del responsabile civile, a mente dell'art. 2947 c.c.

Gli atti di interruzione della prescrizione effettuati dal danneggiato nei riguardi dell'assicuratore esplicano efficacia nei confronti del danneggiante anche per l'eccedenza del massimale di polizza (Cass. civ., n. 2442/1994).

Casistica

Se l'assicurato-proprietario rimane vittima di un sinistro quale trasportato, non puòessere svolta nei suoi confronti l'azione di rivalsa

La prevalenza della qualità di vittima-avente diritto al risarcimento sulla qualità di assicurato-responsabile rileva anche in relazione alla legittimazione passiva all'azione di regresso, eventualmente attribuita dalle disposizioni nazionali alla compagnia assicurativa, in funzione di consentirle di ottenere dall'assicurato il rimborso di quanto eventualmente pagato alla vittima a titolo di risarcimento. Ne consegue che nei confronti dell'assicurato -proprietario non può essere esercitata tale azione allorché egli sia anche passeggero -vittima del sinistro, posto che altrimenti gli verrebbe tolto per effetto del regresso quanto da lui conseguito per effetto del risarcimento. (Cass. civ., sez. III, ord., 19 gennaio 2018, n. 1269)

Il dovere di leale collaborazione del danneggiato nel corso della fase stragiudiziale

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma dell'art. 145 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. codice delle assicurazioni) l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, con la propria condotta abbia impedito all'assicurazione di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 cod. ass. (Cass. civ., sez. III, sent., 25 gennaio 2018, n. 1829).

Il litisconsorzio necessario ha carattere generale quando la vittima propone l'azione diretta

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d. lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, cod. ass. (Cass. civ., sez. VI, ord., 21 settembre 2017, n. 21896).

Un ossimoro: anche la sosta è circolazione

Il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade, sicché per l'operatività della garanzia prestata per la RCA è sufficiente che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo (Cass. civ., sez. VI-3, ord., 22 novembre 2017, n. 27759).

Certificato assicurativo falsificato: come selezionare l'assicuratore contro cui agire tra quello apparente ed il gestionario del Fondo di Garanzia Vittime della Strada

In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, nell'ipotesi in cui non sussista una valida o efficace polizza RCA e tuttavia l'affidamento sulla sua sussistenza sia stato ingenerato dal rilascio di un certificato o di un contrassegno assicurativo, il danneggiato può scegliere se esperire l'azione diretta, ex art. 18 l. n. 990 del 1969 (ora art. 144 d.lgs. n. 209 del 2005), nei confronti dell'assicuratore del responsabile, facendo valere la situazione di apparenza indotta dal rilascio del certificato o del contrassegno, oppure l'azione risarcitoria, ex art. 19 l. n. 990 del 1969 (ora art. 283 d.lgs. n. 209 del 2005), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, facendo valere la situazione reale in ordine alla mancanza di copertura assicurativa (Cass. civ., sez. III, sent., 13 ottobre 2017, n. 24069).

Sommario