Composizione stragiudiziale di causa da sinistro stradale: si applica la tariffa e non gli usi

Redazione scientifica
10 Settembre 2018

Mancando un preventivo accordo fra le parti, il compenso del professionista deve essere determinato in base alle tariffe, criterio cui gli usi costituiscono una mera alternativa ove non siano previste tariffe per l'attività professionale posta in essere.

Il caso. Un avvocato conveniva in giudizio un suo cliente dinanzi al tribunale di Venezia esponendo di averlo assistito per la composizione stragiudiziale di una vertenza conseguente ad un sinistro stradale in cui questi era rimasto coinvolto, e chiedendone la condanna al pagamento del compenso, da determinarsi in base alla tariffa professionale e comunque secondo gli usi. Il tribunale rigettava la domanda e la Corte d'appello confermava tale decisione.

L'avvocato ha proposto ricorso per cassazione.

Il compenso dell'avvocato. Il Collegio ricorda sul punto il consolidato principio in base al quale, mancando un preventivo accordo fra le parti, il compenso del professionista va determinato in base alle tariffe, criterio cui gli usi costituiscono una mera alternativa ove non siano previste tariffe per l'attività professionale posta in essere.

Convezione fra le parti, tariffe e usi. Come pacificamente stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. II, 24 giugno 2013, n. 15786), il compenso dell'avvocato va determinato in base alla tariffa e adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma 1, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato.

Nel caso di specie, le attività che il ricorrente afferma di aver svolto risultano specificamente comprese nella tabella D di cui al d.m. n. 127/2004.

Per tale ragione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.