L'Amministratore deve ottenere la previa autorizzazione assembleare prima di procedere giudizialmente?
10 Settembre 2018
L'Amministratore di Condominio impugna la sentenza di primo grado con la quale è stata dichiarata la nullità di una delibera, ritenendo di non necessitare di autorizzazione da parte dell'assemblea vertendosi in materia rientrante nelle attribuzioni sue proprie. In un'assemblea precedente l'instaurazione del giudizio di secondo grado, tuttavia, l'assemblea aveva deliberato con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 comma 2 c.c. che per qualsiasi controversia l'Amministratore dovesse ottenere la previa autorizzazione assembleare prima di procedere giudizialmente. Deve ritenersi prevalente la delibera assembleare o il disposto dell'art. 1131 c.c.?
La questione posta attiene la legittimazione processuale attiva dell'amministratore di condominio, con particolare riferimento alla proposizione di appello avverso sentenza di primo grado. La legittimazione attiva consiste nel potere di promuovere una causa o, comunque, di rivolgersi all'autorità giudiziaria. L'amministratore, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art.1130 c.c. o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi (art. 1130 comma 1 c.c.). Il comma 4 dell'art. 1136 c.c. individua la necessità di autorizzazione assembleare per le liti attive e passive in materie che esorbitino le attribuzioni proprie dell'amministratore. Il potere di rappresentanza dell'amministratore di condominio, derivando da disposizione di legge inderogabile (art. 1131 c.c.), non può subire limitazioni né per deliberazione dell'assemblea né per volontà dell'amministratore medesimo – (Cass. civ., sez.II, 13 giugno 1991, n. 6697). Pertanto, nel caso di specie, l'assemblea non poteva imporre una limitazione al potere di rappresentanza e dunque alla legittimazione processuale attiva dell'amministratore. Resta da comprendere se le questioni attinenti la nullità del verbale assembleare e, più in generale, il potere di difendere le deliberazioni assembleari, rientrano nelle attribuzioni dell'amministratore ex art. 1130 c.c. È principio consolidato che in base al disposto degli artt. 1130 e 1131 c.c., l'amministratore del condominio è legittimato ad agire in giudizio per l'esecuzione di una deliberazione assembleare o per resistere all'impugnazione della delibera stessa da parte del condomino senza necessità di una specifica autorizzazione assembleare, trattandosi di una controversia che rientra nelle sue normali attribuzioni, con la conseguenza che in tali casi egli neppure deve premunirsi di alcuna autorizzazione dell'assemblea per proporre le impugnazioni nel caso di soccombenza del condominio – Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 2017, n. 4183. La stessa autonomia vale anche per il giudizio di appello: in tema di condominio negli edifici, l'amministratore può resistere all'impugnazione della delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, giacché l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso – Cass. civ., sez. II, 23 gennaio 2014, n. 1451. In conclusione, il principio di cui all'art. 1131 c.c. prevale sulla delibera assembleare.
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