Già in vigore il decreto correttivo del Codice del Terzo Settore

La Redazione
11 Settembre 2018

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre il decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 117/2017, c.d. Codice del Terzo Settore.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre il decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 117/2017, c.d. Codice del Terzo Settore.

Il decreto correttivo, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 2 agosto (si veda, sul punto, la precedente news in questo portale) entra in vigore oggi.

Adeguamento degli statuti. Come anticipato, gli enti del Terzo Settore avranno più tempo per adeguare gli statuti alle disposizioni del Codice: non più 18, ma 24 mesi: il termine viene, quindi, prorogato fino ad agosto 2019.

Personalità giuridica. Viene modificato l'art. 22 CTS al fine di coordinare le disposizioni in tema di iscrizione nel registro delle persone giuridiche e nel registro unico nazionale del Terzo Settore: l'art. 6 del decreto correttivo inserisce un nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale: “Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000.”

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