Molestie olfattive in danno dei condomini, scatta il sequestro per il ristorante
11 Settembre 2018
Il titolare di una pizzeria proponeva ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale che aveva confermato il sequestro preventivo delle canne fumarie, le quali emettevano odori insopportabili per i condomini circostanti. L'indagato deduceva, come primo motivo del ricorso, la violazione dell'art. 606 c.p.p. per mancanza del fumus commissi delicti, in quanto il Tribunale aveva sostenuto ma non spiegato che i livelli di tollerabilità degli odori e fumi rientrassero nella fattispecie ex art. 674 c.p., e perciò aveva ritenuto di non svolgere accertamenti in concreto, stante la sufficienza delle dichiarazioni rese dalle persone offese.
La Suprema Corte conferma l'ordinanza del Tribunale che aveva valorizzato la comunicazione della notizia di reato redatta dal commissariato di polizia, il quale, a seguito di numerose segnalazioni e di accertamenti in loco, aveva riscontrato che le canne fumarie del ristorante violavano il regolamento comunale, il quale prescriveva il loro collocamento al di sopra del colmo del tetto, per consentire la dispersione di fumi. Nel caso di specie, invece, le canne fumarie disperdevano fumi e odori all'interno di un pozzo luce su cui si affacciavano balconi e finestre delle abitazioni soprastanti. Pertanto, legittimamente è stato disposto il sequestro onde evitare la prosecuzione e l'aggravamento del reato. |