Contribuenti traditi dal commercialista. I ritardi dell’Agenzia delle Entrate non sono risarcibili

Redazione Scientifica
12 Settembre 2018

La Suprema Corte considera ininfluenti l'inerzia, le inefficienze, i ritardi e le contraddizioni che hanno caratterizzato la condotta degli uffici finanziari ed esclude la responsabilità dell'Amministrazione per le conseguenze di natura esistenziale subite dai contribuenti per il protrarsi delle contestazioni e per il moltiplicarsi degli adempimenti conseguenti ai fatti illeciti posti in essere dal commercialista.

IL CASO Due contribuenti citano in giudizio l'Agenzia delle Entrate e il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buon andamento della PA «nella gestione dei contenziosi amministrativi e del contenzioso tributario scaturenti dagli illeciti commessi a loro danno da un commercialista» , chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Il professionista, venendo meno ai propri doveri professionali, si era appropriato indebitamente degli importi che gli erano stati affidati affinché li versasse all'erario. A causa di detto comportamento i contribuenti avevano subito diversi contenziosi tributari e «talvolta procedimenti penali, alimentati dal moltiplicarsi di contestazioni fiscali rivelatesi infondate, richieste di documentazione, impedimenti burocratici e prassi interpretative non coerenti, nonché dal rifiuto dell'Amministrazione di pervenire ad una definizione unitaria della vicenda e di sgravarli dalle sanzioni e dagli interessi». Il Tribunale di Venezia accoglie la richiesta di risarcimento di danno non patrimoniale e condanna i convenuti al pagamento di € 15.000,00 in favore di ciascun attore. La Corte d'appello, però, ritiene infondato il ricorso degli attori, escludendo il paventato accanimento dell'Ufficio tributario nei loro confronti e ritiene di non poter ravvisare condotte colpose o pratiche difformi nell'operato dei vari uffici. Esclude il danno esistenziale e ritiene irrilevanti le indicazioni evasive e poco sollecite fornite dalla PA, ed il suo ritardo nell'avviare e nell'istruire le procedure di contestazione e di recupero, oltre che di rimborso.

RICORSO IN CASSAZIONE I contribuenti ricorrono per la Cassazione della sentenza, sottolineando le molteplici contestazioni avanzate, in un considerevole arco temporale, nell'assoluta riluttanza dell'Amministrazione di valutare in modo unitario la situazione dei contribuenti, che più volte avevano offerto un bonario componimento della controversia. Ritengono violato il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione e dichiarano che la contradditorietà delle prassi relative alla sospensione di interessi e sanzioni, i ritardi nei rimborsi dovuti e l'avvenuta effettuazione di controlli in prossimità della scadenza dei termini hanno determinato l'imputabilità all'Amministrazione delle conseguenze esistenziali subite.

NESSUNA RESPONSABILITÀ DELLA PA La Cassazione conferma l'esclusione della responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni lamentati dai contribuenti, dichiarando che essi non sono stati in grado di individuare condotte giuridiche ascrivibili con precisione agli Uffici finanziari. Limitandosi ad insistere su un comportamento eccessivamente burocratico ed irragionevole, i ricorrenti hanno evidenziato il ritardo nelle contestazioni effettuate, l'evasività delle indicazioni fornite, la mutevolezza degli orientamenti di volta in volta adottati, la lentezza nell'avviso e nell'istruzione delle procedure e l'inerzia nell'effettuazione dei rimborsi», senza considerare però la «doverosità delle iniziative intraprese dall'Amministrazione, riguardanti omissioni tributarie accertate e ricollegabili, in ultima analisi, a condotte illecite» del loro commercialista. La Suprema Corte considera inoltre ininfluenti «l'inerzia, le inefficienze, i ritardi e le contraddizioni che hanno caratterizzato la condotta degli uffici finanziari» ed esclude la responsabilità dell'Amministrazione per le conseguenze di natura esistenziale subite dai contribuenti per il protrarsi delle contestazioni e per il moltiplicarsi degli adempimenti».


COLLABORAZIONE E BUONA FEDE? Infine, la Cassazione ritiene inutile il richiamo al fatto che i rapporti tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria debbano essere improntati a canoni di collaborazione e buonafede ex lege: nessun autonomo diritto è riconosciuto al cittadino «alla celerità e all'efficienza dell'azione amministrativa, la cui lesione possa costituire il fondamento di un'azione risarcitoria, indipendentemente dall'illegittimo esercizio delle potestà spettanti all'Amministrazione finanziaria».

La Suprema Corte rigetta dunque il ricorso e condanna i ricorrenti al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.