Redistribuzione delle mansioni dopo un licenziamento
12 Settembre 2018
In seguito ad un licenziamento per gmo la redistribuzione delle mansioni tra i dipendenti può essere una prova delle ragioni pretestuose alla base del recesso?
Un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3, l. n. 604 del 1966, può essere motivato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
La redistribuzione delle mansioni precedentemente svolte dal lavoratore licenziato potrà quindi essere conseguenza di una scelta a monte del datore, il quale intenda procedere ad un riassetto organizzativo, con costi più contenuti, al fine di potere fronteggiare una situazione economica negativa, sebbene non transitoria, che incida sulla normale attività produttiva.
Inoltre, una giustificazione del mutamento dell'assetto aziendale, determinante la necessità del licenziamento, potrà essere individuata anche nella volontà del datore di perseguire una migliore efficienza gestionale ovvero un incremento della redditività, ma non semplicemente per ottenere un maggiore profitto. In merito, Cass., sez. lav., 16 agosto 2018, n. 20750.
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