È illecito civile falsificare un assegno non trasferibile
13 Settembre 2018
È “solo” un illecito civile, ma non un reato penale: la falsificazione di un assegno bancario non trasferibile non è punibile penalmente. Questo è quanto sancito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza delle Sezioni Unite del 10 settembre 2018 n. 40256, con la quale i Giudici della Suprema Corte hanno risolto un lungo contrasto giurisprudenziale sulla materia.
Le Sezioni Unite Penali erano chiamate a valutare il caso di un uomo condannato, ex art. 444 c.p.p., a tre mesi di reclusione e trecento di multa per i reati di ricettazione e falsificazione di assegno bancario non trasferibile.
I giudici, dopo aver illustrato le due diverse linee giurisprudenziali, hanno infine accolto il ricorso del contribuente, annullando la sentenza impugnata poiché la falsificazione di un assegno bancario munito di clausola di non trasferibilità non è più sottoposta a sanzione penale, in quanto l'art. 491 c.p.p. si applica soltanto alle falsità commesse su titoli di credito trasmissibili per girata, tra i quali non possono includersi gli assegni bancari non trasferibili. È stato quindi formulato dai giudici il seguente principio di diritto: «La falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità configura la fattispecie di cui all'art. 485 c.p., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 15 gennaio 2006, n. 7, e trasformato in illecito civile».
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