Onere della prova affievolito per i congiunti della donna deceduta per malpractice medica

Redazione Scientifica
13 Settembre 2018

In caso di intervento chirurgico causante la morte del paziente, deve essere riconosciuto iure proprio agli attori il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. derivante dalla perdita della congiunta..

In caso di intervento chirurgico causante la morte del paziente, deve essere riconosciuto iure proprio agli attori il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. derivante dalla perdita della congiunta, cioè quel danno che patiscono i familiari del soggetto defunto per lo sconvolgimento della propria vita a seguito del lutto; tale danno, tuttavia, non può considerarsi in re ipsa, ma necessita di un effettivo accertamento, sussistendo in capo al richiedente un onere della prova che, in realtà, può considerarsi adempiuto anche mediante il ricorso a presunzioni. Nel caso di specie, in presenza di un'offesa di gravità così elevata come la morte del congiunto, l'onere dei danneggiati di allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, consentano di risalire al fatto ignoto, dovrà ritenersi affievolito, dovendo ritenersi sufficienti, al fine del riconoscimento del danno da perdita del congiunto, i fatti allegati dagli attori, consistenti nel dolore per la perdita di un essenziale punto di riferimento e nella rottura della convivenza e del rapporto di assidua frequentazione; spetterà poi al giudice, tenendo conto delle Tabelle Milanesi, operare la liquidazione dei danni in via equitativa, differenziando la stessa in considerazione dei diversi rapporti fra gli attori e la vittima.

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