L'efficacia di titolo esecutivo dell'ordinanza di assegnazione del credito
13 Settembre 2018
Massima
L'ordinanza ex art. 553 c.p.c. con la quale il giudice dell'esecuzione assegna in pagamento al creditore la somma di cui il terzo pignorato si sia dichiarato debitore ha natura di titolo esecutivo ed assume tale efficacia anche prima della sua comunicazione o notificazione sicché l'assegnatario potrà procedere alla notificazione anche unitamente all'atto di precetto; tuttavia laddove il debitor debitoris abbia già provveduto al pagamento integrale delle somme dovute in un termine ragionevole – in base alle circostanze rilevanti nella fattispecie concreta e quindi anche dopo quello di dieci giorni previsto dall'art. 480 c.p.c. – non troverà applicazione l'art. 95 c.p.c. e le spese di precetto (e quelle funzionali all'intimazione) resteranno a carico del creditore procedente. Il caso
La terza debitrice propone opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. nell'ambito della procedura espropriativa iniziata dalla creditrice in virtù del titolo costituito dall'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati di cui all'art. 553 c.p.c.; il giudice di pace adito accoglie l'opposizione e dichiara illegittima l'esecuzione, con decisione confermata dal tribunale. La creditrice ricorre per cassazione criticando – per ciò che più da vicino interessa – il provvedimento impugnato nella parte in cui ha negato la possibilità per il creditore munito di ordinanza ex art. 553 c.p.c. di intimare precetto al terzo senza una preventiva notifica dell'ordinanza medesima. La questione
La Cassazione si trova a giudicare in merito alla natura di titolo esecutivo dell'ordinanza di cui all'art. 553 c.p.c. ed al momento di acquisizione di tale efficacia, nonché alla possibilità di notificare l'ordinanza predetta in uno all'atto di precetto; i Giudici di legittimità riprendono il proprio orientamento passato, ma ne precisano le modalità operative nel caso concreto, con profili di novità. Le soluzioni giuridiche
La Suprema Corte in primo luogo – ed in linea con il proprio trend consolidato – afferma che l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c. costituisce un vero e proprio titolo esecutivo. Tale efficacia, inoltre, sussiste anche in un momento precedente rispetto a quello della sua comunicazione o notificazione al terzo debitor debitoris. Ne consegue che il creditore ben può procedere alla notifica unitamente all'atto di precetto. In questo caso, tuttavia, è necessario distinguere. Qualora il terzo abbia provveduto all'integrale pagamento di tutte le somme dovute in un termine ragionevole, le spese di precetto e più in generale quelle funzionali all'intimazione non saranno a carico del debitore, ma – in eccezione al principio generale di cui all'art. 95 c.p.c. – resteranno oneri del creditore procedente. Peraltro, la Cassazione ha modo di precisare che la ragionevolezza del termine per l'adempimento dovrà essere accertata in concreto «in base a tutte le circostanze rilevanti nella singola fattispecie» (cfr. p. 15 della decisione) e potrà eventualmente essere superiore a quello di dieci giorni previsto dall'art. 480, comma 1, del codice di rito. Qualora invece il pagamento da parte del terzo sia avvenuto in un termine ragionevole, ma non sia integrale, le spese di precetto e di esecuzione saranno ripetibili dal creditore «nei limiti di quanto necessario per il recupero delle sole somme effettivamente non pagate tempestivamente dal debitore» (cfr. p. 15 dell'ordinanza). Osservazioni
La decisione in commento consente di ribadire alcuni principi oramai acquisiti nel panorama pretorio con riferimento alle specificità inerenti il procedimento di espropriazione forzata presso terzi, pur declinati con alcuni profili di novità rispetto al passato. In primo luogo la Cassazione ribadisce che l'ordinanza di cui all'art. 533 c.p.c. – non idonea al giudicato – ha natura di titolo esecutivo, nonostante la non menzione nell'art. 474 c.p.c. e l'assenza di norme ad hoc che le attribuiscano tale natura. Questa statuizione rappresenta un dato oramai assodato nel panorama pretorio e dottrinale, pur in seguito ad una lunga evoluzione non priva di autorevoli voci critiche (cfr. in senso favorevole alla natura di titolo esecutivo dell'ordinanza Cass. civ., sez. VI-III, 12 aprile 2018, n. 9173; Cass. civ., sez. VI-III, ord., 10 agosto 2017, n. 19986; Cass. civ., sez. VI-III, ord., 24 maggio 2017, n. 13112; Cass. civ., sez. III, sent., 10 maggio 2016, n. 9390; Cass. civ., sez. VI, sent., 3 giugno 2015, n. 11493; Cass. civ., sez. III, sent., 20 novembre 2012, n. 20310; Cass. civ., sez. III, sent., 18 marzo 2003, n. 3976; Luiso, Diritto processuale civile, III, Milano, 2013, 148 Mandrioli-Carratta, Diritto processuale civile, IV, Torino, 2017, 150-151; contra si v. Cass. civ., sez. VI, sent., 30 dicembre 2011, n. 30457; Eduardo, voce Titolo esecutivo, in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, § 4). La conclusione prospettata appare ispirata ad un duplice ordine di considerazioni: da un lato, una lettura sistematica delle norme dettate con riferimento all'espropriazione presso terzi; dall'altro, l'esigenza di evitare che il creditore in tale forma peculiare di espropriazione sia penalizzato dalla necessità di instaurare un nuovo giudizio di cognizione nei confronti del terzo pignorato. Ciò posto, è possibile ricordare che la giurisprudenza precedente la pronuncia in nota ha specificato che il momento in cui l'ordinanza ex art. 553 c.p.c. acquista efficacia esecutiva deve essere ravvisato in quello in cui la stessa sia portata a conoscenza del debitor debitoris ovvero in quello, successivo, specificamente indicato nell'ordinanza medesima (cfr. Cass. civ., sez. VI-III, 12 aprile 2018, n. 9173, cit.; Cass. civ., sez. VI-III, ord., 10 agosto 2017, n. 19986, cit.,; Cass. civ., sez. II, sent., 10 maggio 2016, n. 9390, cit.). Sarebbe allora inapplicabile l'art. 479, comma 3, c.p.c. che, come noto, consente la notificazione (personale) del precetto unitamente al titolo esecutivo. In particolare, secondo l'opinione in esame il terzo sarebbe estraneo al processo di formazione del titolo esecutivo e si verserebbe in una ipotesi analoga a quella dettata dall'art. 477 c.p.c. con riferimento all'ipotesi di efficacia del titolo esecutivo nei confronti degli eredi del debitore: la notifica disgiunta di ordinanza-titolo esecutivo e precetto troverebbe la propria ratio in un'esigenza analoga a quella sottesa all'articolo citato, che consente agli eredi di prendere contezza dell'obbligazione inadempiuta dal de cuis (della quale sarebbero verosimilmente all'oscuro) e di concedere un congruo termine per l'adempimento spontaneo. Con riferimento a tale ultima presa di posizione (invero già criticata da parte della dottrina [Frus, Sulla ritardata esecutività dell'ordinanza di assegnazione del credito verso il terzo, in Giur. it., 2017, 353], che ha reputato non adeguata l'equiparazione della fattispecie de qua con quella inerente l'efficacia del titolo esecutivo nei confronti degli eredi) l'ordinanza in commento afferma chiaramente che l'efficacia di titolo esecutivo dell'ordinanza di assegnazione sussiste anche prima della sua comunicazione o notificazione al terzo (in senso analogo cfr. Cass. civ., sez. VI-III, ord., 24 maggio 2017, n. 13112; Cass. civ., sez. VI, sent., 3 giugno 2015, n. 11493). Ne consegue, dunque, la piena possibilità di notificare in uno al titolo esecutivo in questione altresì l'atto di precetto. Tuttavia, come anticipato, sarà necessario distinguere. Nel caso in cui il terzo debitore del debitore abbia adempiuto all'ordinanza integralmente ed in un termine ragionevole (ragionevolezza da rilevarsi in concreto ed a prescindere dal disposto dell'art. 480 c.p.c.) le spese del precetto resteranno a carico del creditore procedente, con una eccezione rispetto a quanto previsto dall'art. 95 c.p.c. che come noto pone a carico dell'esecutato le spese sostenute dal procedente; nel caso in cui, invece, il debitore non abbia provveduto ad un adempimento integrale, il creditore potrà ripetere le spese sostenute per il precetto, purché nei limiti di quanto sia necessario per il recupero delle somme effettivamente non pagate. Nell'opinione della decisione in commento, l'eventuale esclusione dell'operatività dell'art. 95 c.p.c. si impone non per negare l'efficacia esecutiva immediata dell'ordinanza di assegnazione né per escludere in radice la possibilità di una notifica contestuale, ma, piuttosto, per «impedire che il debitore non inadempiente possa essere gravato di spese ulteriori, non necessarie per il creditore e non giustificabili nell'ottica di un rapporto che si svolge nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, così evitando eventuali abusi dello strumento processuale esecutivo» (cfr. p. 6 della decisione).
|