La notifica ha l'oro in bocca. La Cassazione torna ad esprimersi sugli effetti delle notifiche effettuate dopo le ore 21:00

Ciro Coticelli
13 Settembre 2018

L'art. 16-septies d. l. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012 prevede che «la disposizione dell'art. 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le 21 la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».

Il caso. La Corte d'appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del tribunale di Catanzaro con cui era stato dichiarato inesistente il licenziamento intimato alla ricorrente. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione la società datrice di lavoro, basando il gravame su molteplici motivi. Resisteva con controricorso la lavoratrice, la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività della notifica.

La questio iuris. Con la sentenza in commento i Supremi Giudici hanno ritenuto degna di accoglimento l'eccezione preliminare in rito.

Ricorda la Corte che l'art. 16-septies d.l. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012, intitolato “tempo delle notificazioni”, prevede che «la disposizione dell'art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le 21 la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».

Nel richiamare due precedenti del dicembre 2017, il Collegio ribadisce che il portato della prefata disposizione consta di due parti: una prima, secondo la quale anche per le notificazioni effettuate a mezzo PEC, vale la regola di cui all'art. 147 c.p.c., per cui le stesse devono essere effettuate tra le ore 07:00 e le 21:00; una seconda che chiarisce che, in caso di notifica effettuata dopo le ore 21:00, la stessa è da considerarsi effettuata alle ore 07:00 del giorno successivo.

Tornando su un punto oggetto di vivo dibattito, la Corte precisa che «il legislatore non ha distinto la posizione del notificante da quella del destinatario della notifica». Sicchè tale distinzione continuerà a valere, secondo la regola generale dettata dall'art. 3-bis l. n. 53/1994, nel senso che se il notificante ha richiesto la notifica prima delle 21 e la consegna è avvenuta dopo le 21, la notifica si è perfezionata quel giorno, in quanto rimane fermo che per lui ciò che vale è la ricevuta di accettazione della richiesta. Ma se invece egli ha richiesto la notifica dopo le 21, il perfezionamento per espressa previsione normativa, si considera avvenuto alle 7 del giorno dopo.

La decisione. Ebbene, nel caso di specie, avendo il ricorrente notificato il ricorso per cassazione alle ore 22:50 dell' ultimo giorno utile (come attestato dalle ricevute di invio e accettazione di notifica, in atti) il perfezionamento della notifica non poteva che considerarsi avvenuto il giorno successivo al termine ultimo.

Necessaria conseguenza è la sanzione di inammissibilità.

*Fonte:

www.dirittoegiustizia.it

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