Fallimento: l'emissione di note di variazione coincide con l’esito del piano di ripartizione finale

14 Settembre 2018

Un artigiano viene ammesso al passivo di un fallimento in via privilegiata per l'imponibile e in via chirografaria per l'IVA. Alla chiusura del fallimento, il credito privilegiato è stato totalmente soddisfatto, mentre nulla viene assegnato per l'IVA.L'artigiano può emettere la nota di variazione per l'IVA rimasta a suo carico?

Un artigiano viene ammesso al passivo di un fallimento in via privilegiata per l'imponibile e in via chirografaria per l'IVA. Alla chiusura del fallimento, il credito privilegiato è stato totalmente soddisfatto, mentre nulla viene assegnato per l'IVA. L'artigiano può emettere la nota di variazione per l'IVA rimasta a suo carico?

In materia di note di variazione IVA emesse in relazione a procedure concorsuali, l'art. 1, comma 567, della Legge di Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232) ha ripristinato la versione dell'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972 vigente anteriormente all'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208).

È stata pertanto ripristinata la regola secondo cui l'emissione di una nota di variazione IVA - e il conseguente esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta corrispondente alla variazione in diminuzione - possono essere effettuati soltanto nel momento in cui tali procedure si siano concluse infruttuosamente.

Alla luce di quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, nel fallimento il momento in cui è possibile emettere la nota di variazione coincide con l'esito del piano di ripartizione finale, qualora esistente (Circolare Ministero Finanze 17 aprile 2000, n. 77/E; Circolare Agenzia Entrate 30 dicembre 2014, n. 31/E).

Per completezza, si segnala che nel concordato preventivo tale momento coincide invece con l'emissione del decreto di omologazione e il rispetto degli obblighi assunti dal debitore; in presenza di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), infine, rileva il momento in cui si ha la certezza della falcidia del credito.

Si ricorda comunque che la citata L. n. 208/2015 aveva introdotto una norma (soppressa, come visto, ad opera della Manovra dell'anno successivo) che ammetteva la possibilità di emettere note di variazione IVA entro un anno dall'operazione anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente, a partire dalla data in cui quest'ultimo fosse assoggettato ad una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologava un accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis della Legge Fallimentare) oppure dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.