Le raffiche di vento possono integrare il caso fortuito ed escludere la responsabilità del custode
14 Settembre 2018
IL CASO Una donna conviene in giudizio una compagnia di autolinee per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente avvenuto mentre attendeva l'autobus alla fermata: un pannello pubblicitario, distaccatosi dalla pensilina, l'aveva colpita cagionandole danni patrimoniali e non. La compagnia di autolinee chiede il rigetto della domanda sostenendo che la sua responsabilità, in quanto soggetto esercente la custodia della pensilina, fosse da ritenersi esclusa dal caso fortuito, che sarebbe da ritenersi integrato dal vento forte che aveva causato il distacco del cartello pubblicitario.
RESPONSABILITÀ EX ART. 2051 C.C. Il Tribunale ritiene infondata la domanda attorea e ricorda che la fattispecie rientra nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., che pone a carico del custode della cosa fonte del danno una fonte di responsabilità che ha natura di responsabilità oggettiva (ex multis, Cass. civ., n. 4279/2008; Cass. civ., n. 25243/2006) «o comunque per colpa presunta (ex pluribus, Cass. civ. n. 3651/2006), in quanto prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo, salva la prova liberatoria del caso fortuito che deve essere fornita da custode». Per quanto concerne il caso fortuito, il Tribunale dichiara che è integrato anche da forze incoercibili o imprevedibili della natura come, ad esempio, le raffiche di vento e potenza eccezionali.
BOLLETTINO METEREOLOGICO Nella fattispecie concreta la Corte dichiara che la prova liberatoria del caso fortuito deve ritenersi integrata dalla produzione in giudizio di un estratto del bollettino meteorologico, del giorno del sinistro, che provava la presenza di forti raffiche di vento con velocità compresa tra 44 e 67 km/h.
PROVA LIBERATORIA DEL CASO FORTUITO Il Tribunale dunque ritiene il distacco dei cartelloni pubblicitari attribuibile alla forza del vento presente sul luogo dell'evento e rigetta la domanda attorea. Le raffiche di vento avevano raggiunto un'intensità ed una velocità particolarmente elevata , «tali da poterle considerare un evento imprevedibile e inevitabile, idoneo ad interrompere qualsivoglia nesso causale tra il comportamento del custode della pensilina e l'evento dannoso». |