L’indennità di maternità della lavoratrice autonoma è cumulabile con i riposi usufruiti dal padre

La Redazione
17 Settembre 2018

Laddove la madre non sia una lavoratrice dipendente, il legislatore non ha previsto alcuna condizione di alternatività per il godimento da parte del padre dei permessi giornalieri di cui all'art. 40, d.lgs. n. 151 del 2001.

Il caso. La Corte d'appello di Torino confermava la sentenza che riconosceva ad un lavoratore il diritto di usufruire dei riposi giornalieri di cui all'art. 40, d.lgs. n. 151 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) per 2 ore al giorno sino al compimento di un anno della figlia, mentre la moglie, lavoratrice autonoma, riprendeva il lavoro usufruendo del trattamento economico di maternità nei 3 mesi successivi al parto ex art. 66, d.lgs. n. 151 del 2001.


Avverso tale sentenza, ricorre in Cassazione l'INPS sostenendo che, in base alle disposizioni del d.lgs. n. 151 del 2001, le pur esistenti differenze tra madri lavoratrici autonome e lavoratrice dipendenti non influiscono sulla sussidiarietà ed alternatività dei riposi giornalieri e dell'indennità di maternità, con inammissibili di un loro cumulo.

Cumulo. Richiamando gli artt. 39, 40 e 43, d.lgs. n. 151 cit., il Collegio afferma che l'alternatività nel godimento dei riposi giornalieri da parte del padre è prevista solo in relazione al fatto che la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga. Laddove invece la madre non sia una lavoratrice dipendente, il legislatore non ha previsto alcuna condizione di alternatività. In tal caso il padre può dunque usufruire dei permessi giornalieri in parola anche durante la fruizione dell'indennità di maternità da parte della madre.


La ratio di tale quadro normativo deve essere individuata nella diversa condizione lavorativa della lavoratrice autonoma rispetto a quella della lavoratrice dipendente, anche in considerazione della facoltà per la prima di rientrare al lavoro in ogni momento, subito dopo il parto e dunque nel periodo di fruizione dell'indennità di maternità. Tale soluzione è inoltre funzionale e rispondente allo scopo prima dei riposi giornalieri ovvero quello di garantire l'assistenza e la protezione della prole.


In conclusione, la Corte afferma che "potendo in base alla disciplina di legge entrambi i genitori lavorare subito dopo l'evento maternità, risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsi dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa".

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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