La responsabilità per i crediti da lavoro nei casi di decentramento produttivo e di organizzazione estesa o condivisa del lavoro

Francesco Pedroni
08 Gennaio 2020

La mappatura delle principali fattispecie normative tipiche che prevedono la responsabilità solidale per crediti di lavoro nei fenomeni di decentramento produttivo (appalto, subvezione, somministrazione, subfornitura, etc.) o di organizzazione estesa o condivisa del lavoro (contratti di rete, distacchi, etc.), permette di individuare un meccanismo comune di ripartizione della protezione dei lavoratori dai rischi connessi al rapporto di lavoro con il proprio datore tra tutti gli operatori che intervengono nella filiera produttiva. Tale meccanismo, ancorché di carattere speciale, è oggetto, di fatto, di una interpretazione analogica, in chiave estensiva, da parte della giurisprudenza che sta introducendo un principio generale di solidarietà per crediti di lavoro comune a tutti i rapporti e risultati commerciali in cui operino lavoratori riconducibili a differenti soggetti coinvolti nell'esecuzione della prestazione complessiva finale.
Le ipotesi tipiche di responsabilità solidale per crediti di lavoro nel decentramento produttivo

La fonte generale da cui si può partire per la ricognizione delle fattispecie tipiche nazionali che prevedono la responsabilità solidale per crediti di lavoro è rappresentata dall'art. 12, direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014. Tale norma, ai commi 4-6 dell'art. 12 introduce una facoltà per gli Stati membri di prevedere, nei rispettivi ordinamenti nazionali, disposizioni regolanti differentemente la responsabilità di subcontratto con l'obiettivo di proteggere i diritti dei lavoratori impiegati nelle attività oggetto della catena contrattuale.

In particolare, per quanto di interesse nella presente trattazione, la predetta norma europea, utilizzando una terminologia volutamente generica (“subcontratto” e “subcontraenza diretta”) prevede quanto segue:

“4. Gli Stati membri possono, nel rispetto del diritto dell'Unione, anche prevedere nell'ordinamento nazionale norme più rigorose in materia di responsabilità, in modo non discriminatorio e proporzionato, per quanto riguarda la portata della responsabilità di subcontratto. Gli Stati membri possono altresì, nel rispetto del diritto dell'Unione, prevedere tale responsabilità in settori diversi da quelli di cui all'allegato della direttiva 96/71/CE.

5. Gli Stati membri possono, nei casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4, prevedere che il contraente che abbia assunto gli obblighi di diligenza definiti dal diritto nazionale non sia responsabile.

6. Invece delle norme in materia di responsabilità di cui al paragrafo 2 gli Stati membri possono adottare altre misure esecutive appropriate, in conformità del diritto e/o delle prassi unionali e nazionali, che permettono, in un rapporto di subcontraenza diretta, sanzioni effettive e proporzionate nei confronti del contraente, per fronteggiare le frodi e gli abusi in situazioni in cui i lavoratori hanno difficoltà ad ottenere i loro diritti”.

Nel nostro ordinamento, la predetta facoltà è stata differentemente declinata, nelle fattispecie e secondo i contenuti che vedremo, sempre in modo speciale, modificando cioè previsioni codicistiche o normative regolanti fattispecie tipizzate in luogo di una previsione generale applicabile a tutte le fattispecie di subcontratto, tipiche o atipiche che siano.

La fattispecie tipica sicuramente più frequente è quella del contratto di appalto per cui l'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 prevede, oggi, la solidarietà retributiva e contributiva (abbandonata quella per le ritenute fiscali per effetto del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175), senza esimenti né limitazioni se non decadenziali (a seguito dell'abrogazione, tra l'altro, della riserva derogatoria da parte dei contratti collettivi e del beneficio della preventiva escussione ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. a) e b), d.l. 17 marzo 2017, n. 25), di tutti gli operatori imprenditori partecipanti alla catena di subappalto in relazione ai lavoratori subordinati utilizzati per l'esecuzione dell'appalto stesso:

“In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.

Sempre in relazione al contratto di appalto e ai lavoratori subordinati impiegati nell'esecuzione dello stesso, l'art. 26, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008 ha introdotto la solidarietà dei datori di lavoro imprenditori partecipanti alla catena di subappalto per il danno c.d. “differenziale” connesso agli obblighi datoriali sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

“4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”.

L'art. 9, comma 1, d.l. 28 giugno 2013, n. 76, ha poi esteso la responsabilità solidale in questione anche ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori autonomi.

La medesima solidarietà retributiva e contributiva prevista per il contratto di appalto è, nel nostro ordinamento, prevista anche nel contratto di somministrazione di lavoro. L'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015 (ma la medesima previsione era già contenuta nell'art. 23, d.lgs. n. 276 del 2003, abrogato dal Jobs Act) prevede infatti che:

“2. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”.

Altre previsioni normative in materia di responsabilità solidale per crediti di lavoro relative a contratti tipici sono quelle previste dall'art. 83-bis, commi da 4-bis a 4-sexies, d.l. 112 del 2008 (come modificato dall'art. 1, comma 248, l. n. 190 del 2014) in tema di contratto di trasporto di cose per conto di terzi. A differenza delle previsioni in tema di contratto di appalto, in questo caso è prevista un'importante esimente per il committente che può evitare la responsabilità solidale in questione se verifica preliminarmente la regolarità contributiva del vettore secondo una procedura predefinita:

“4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies.

4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

[…].

4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali”.

Ulteriore ipotesi di responsabilità solidale per crediti di lavoro è quella in materia di cessione di azienda o ramo d'azienda tra cedente e cessionario a tutela dei lavoratori trasferiti, secondo quanto previsto dall'art. 2112, comma 2,c.c. In questo caso non si configura una successione del cessionario nel debito pregresso del cedente, ma un rafforzamento della responsabilità di quest'ultimo mediante obbligazione solidale. La norma si completa poi con un raccordo alla disciplina della responsabilità solidale nel contratto di appalto, previsto al comma 6 della medesima disposizione, per i casi di esternalizzazione e outsourcing tramite il ramo ceduto:

“2. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli artt. 410 e 411, c.p.c. il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

[…].

6. Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Le ipotesi tipiche di responsabilità solidale per crediti di lavoro nell'organizzazione estesa o condivisa del lavoro

L'obiettivo di tutelare i crediti dei lavoratori mediante l'istituto della responsabilità solidale viene, nel nostro ordinamento, perseguito anche in situazioni di inserimento del lavoratore in organizzazioni di diverso datore di lavoro mediante distacco o di condivisione della sua prestazione nei casi di codatorialità.

Appartiene al primo caso la fattispecie tipica del distacco internazionale nell'ambito di una prestazione di servizi o di una somministrazione di lavoratori in Italia, anche nell'ambito del medesimo gruppo di imprese, disciplinato dall'art. 1, d.lgs. n. 136 del 2016, art. 1. In tali ipotesi, ai sensi del successivo art. 4, comma 4, è prevista, unitamente all'azione diretta, anche la responsabilità solidale del committente mediante richiamo espresso rispettivamente agli artt. 1676, c.c., 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, e 35, d.lgs. n. 81 del 2015, già sopra esaminati.

Rientra nel secondo caso la fattispecie tipica della codatorialità in imprese agricole appartenenti alla stessa rete, gruppo o a soggetti legati da vincoli di parentela di cui all'art. 31, comma 3-bis, d.lgs. n. 276 del 2003. In particolare, in base al successivo comma 3 quinquies, i datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro.

Appartiene ad entrambi i casi l'ipotesi del distacco o codatorialità in contratto di rete previsto dall'art. 30, comma 4-ter, d.lgs. n. 276 del 2003, che implica la solidarietà retributiva e contributiva dei codatori in favore dei lavoratori dipendenti ingaggiati in base alle regole stabilite nel contratto di rete stesso.

Infine, la responsabilità solidale per crediti di lavoro interviene in ipotesi di codatorialità derivante dalla declaratoria giudiziale di centro unico di imputazione del rapporto di lavoro nel caso in cui della prestazione lavorativa beneficino indistintamente più datori di lavoro. Si tratta di fattispecie di creazione giurisprudenziale che ricorre, secondo la ricognizione operata da Cass. 22 marzo 2018, n. 7221, ogni qual volta vi sia una simulazione o una preordinazione del frazionamento di un'unica attività imprenditoriale fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale secondo i seguenti indici sintomatici: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) contemporaneo utilizzo della prestazione lavorativa da parte delle varie società, nel senso che la prestazione medesima risulti resa in loro favore allo stesso tempo e in modo indifferenziato (cfr. anche Cass. 3 dicembre 2019, n. 31519; Cass., 11 febbraio 2019, n. 3899; Cass., 31 luglio 2017, n. 19023).

Azione e responsabilità diretta

Azione diretta del lavoratore subordinato nei confronti del committente, e non responsabilità solidale di quest'ultimo, è invece quella, limitata al corrispettivo disponibile dell'appalto, prevista dall'art. 1676, c.c. in relazione ai crediti retributivi:

“Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”.Tale norma attribuisce al lavoratore un diritto e un'azione autonoma nei confronti del committente diversa dall'estensione del debito operata dall'art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003.

Inoltre, con effetto dal 1° gennaio 2020, il committente assume anche una responsabilità diretta in relazione alle ritenute fiscali sulle retribuzioni dei dipendenti delle imprese appaltatrici e subappaltatrici ingaggiate per l'esecuzione di opere e servizi di valore complessivo superiore ai € 200.000 annui e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali ad esso riconducibili, per effetto delle previsioni dell'art. 17-bis, d.lgs. n. 241 del 1997 (introdotto dal d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla l. 9 dicembre 2019, n. 157).

Tale responsabilità consiste nel pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione, esecuzione e tempestivo versamento delle ritenute, senza possibilità di compensazione, nell'ipotesi in cui il committente non abbia:

  • richiesto all'impresa appaltatrice o subappaltatrice, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali in relazione ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio (unitamente a un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle relative ritenute fiscali eseguite nel mese precedente, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente); e, nel caso non abbia ricevuto la documentazione e le informazioni o risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;
  • sospeso il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;
  • informato l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente entro 90 giorni.

La responsabilità del committente per le ritenute fiscali da lavoro dipendente di competenza degli appaltatori/subappaltatori è esclusa qualora questi ultimi comunichino al committente, allegando certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente quello della scadenza del versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti: (i) esercizio dell'attività da almeno 3 anni, (ii) adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento fiscali (per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni) e (iii) assenza di accertamenti e azioni esecutive in materia fiscale e contributiva per importi superiori a € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

L'interpretazione estensiva della giurisprudenza a ipotesi atipiche e il problema della specialità

Accanto alle fattispecie tipiche sopra ripercorse, si assiste a una interpretazione giurisprudenziale evolutiva ed estensiva dalla responsabilità solidale ad altre fattispecie contrattuali, che ne sono originariamente prive.

L'intervento espansivo principale può essere rinvenuto nella sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017 della Corte costituzionale che ha sostanzialmente ritenuto applicabile la regolamentazione della responsabilità solidale per crediti di lavoro prevista per il contratto di appalto anche al contratto di subfornitura di cui alla l. n. 192 del 1998. Ciò, riassumendo i passaggi della Corte, sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) ciascuno degli orientamenti emersi in dottrina e giurisprudenza (contro tale assimilazione si veda ad es. I. Alvino, Il lavoro nelle reti di imprese: profili giuridici, Milano, 2014; a favore, si veda ad es. P. Ichino, Lezioni di diritto del lavoro, Milano, 2014), in chiave di riconducibilità o meno del contratto di subfornitura alla disciplina dell'appalto e del subappalto, è comunque aperto all'estensione della responsabilità solidale del committente per i crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore;

b) la predetta estensione costituisce naturale corollario della tesi che configura la subfornitura come "sottotipo" dell'appalto e, a maggior ragione, di quella che sostanzialmente equipara i due negozi. Ma, anche nel contesto del diverso orientamento, che considera la subfornitura come "tipo" negoziale autonomo, tale premessa interpretativa non osta all'applicazione, in via analogica, della responsabilità solidale prevista per il contratto di appalto in favore dei dipendenti del subfornitore;

c) all'obiezione per cui la natura eccezionale della norma sulla responsabilità solidale del committente osterebbe ad una sua applicazione estensiva in favore di una platea di soggetti diversi dai dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore si replica che l'eccezionalità della responsabilità del committente è tale rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile, ma non lo è più se riferita all'ambito, distinto, ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura;

d) la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente - che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale - non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3, Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento.

Parzialmente più prudente l'interpretazione del Tribunale di Milano, 2 maggio 2018, n. 116, Est. Dossi (cfr. S. Apa, Contratto atipico e applicabilità della disciplina a tutela dei lavoratori dell'appaltatore), che ha esaminato la materia con riferimento ad un contratto misto di “partnership in cui erano presenti elementi causali propri del negozio di trasferimento di diritti di proprietà industriale e intellettuale ed elementi propri del contratto di appalto (erogazione di servizi postali). Il Tribunale, richiamando anche la sentenza della Corte Costituzionale sopra esaminata, ha concluso ritenendo l'applicabilità della responsabilità solidale del committente ex art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, secondo il principio della prevalenza della causa del contratto di appalto rispetto agli altri negozi dedotti.

Anche giurisprudenza risalente (Cass., sez. III, 13 marzo 2009, n. 6160; App. Torino, 3 luglio 1991; C. cost. 5 novembre 1996, n. 386), in tema di trasporto aveva già avuto modo di applicare la responsabilità solidale prevista per il contratto di appalto, attraverso una fictio juris, qualificando cioè il contratto quadro di trasporto come contratto di servizi (e quindi di appalto) di trasporto dal momento che in tale contratto viene programmata una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo al quale le parti si sono reciprocamente obbligate con un unico atto. Secondo tale interpretazione (oggi maggioritaria), i singoli trasporti assumono il carattere di prestazioni continuative con disciplina unitaria, per soddisfare le quali il trasportatore deve organizzare i mezzi richiesti dalle particolari clausole contrattuali in vista di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (cfr. Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 17 del 11 luglio 2012) e, quindi, rientrante nello schema del subcontratto.

Nonostante la tendenza estensiva della giurisprudenza sopra esaminata, rimane dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, la possibilità di estendere il regime della solidarietà dei crediti di lavoro prevista per il contratto di appalto a tipologie contrattuali diverse.

Da un lato si registra l'opinione di chi ritiene come la responsabilità solidale sia lo strumento principale del sistema di tutele del lavoratore in caso di attività lavorativa indiretta svolta in tutti i possibili schemi contrattuali tra imprese nell'economia terziarizzata o decentrata (a “tutti i livelli del decentramento” utilizzando le parole di C. cost. n. 254 del 2017) con necessità di garantirne la massima espansione possibile (v. Carosielli e Corazza, in Guida all'approfondimento). Secondo questo argomento, la fonte dell'obbligazione del committente che legittima l'interpretazione estensiva della responsabilità solidale in materia di appalto in relazione a fattispecie contrattuali diverse da quella dell'appalto, sarebbe il fatto, rilevante ex art. 1173, c.c., consistente nell'esigenza protettiva verso i lavoratori dipendenti che hanno svolto una prestazione nell'interesse anche del committente (v. Sitzia, in Guida all'approfondimento).

Dall'altro lato vi è l'argomento secondo cui la tutela del lavoratore impiegato in schemi di terziarizzazione o segmentazione produttiva deve conciliarsi con il contrapposto interesse dell'imprenditore al decentramento ex art. 41, Cost. (v. Alvino e Costa, in Guida all'approfondimento). Secondo tale opinione, la responsabilità solidale prevista in materia di appalto dall'art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, è norma di carattere speciale e, come tale, insuscettibile di interpretazione analogica. Del resto il legislatore italiano non ha mai adottato una norma generale disciplinante la responsabilità solidale in tutte le ipotesi di subcontratto, ma lo ha previsto specificamente solo per alcuni contratti tipici. Secondo una diversa prospettiva, un ulteriore ostacolo all'estensione della responsabilità solidale a fattispecie che ne sono normativamente prive è rappresentato dalla natura della solidarietà passiva che presuppone l'idem debitum, cioè che vi sia una coincidenza della prestazione in capo ai soggetti obbligati (v. A. Sitzia, Subfornitura e responsabilità solidale: ratio legis e lavoro indiretto secondo la Consulta, cit.; U. La Porta, Delle obbligazioni in solido, Comm. Sh, sub artt. 1292-1313 c.c., Milano, 2014, 32). In assenza di tale coincidenza, di fonte normativa (come nel caso dell'appalto) o contrattuale, non vi può essere solidarietà passiva.

Conclusioni

Gli interventi normativi e giurisprudenziali concernenti fattispecie di responsabilità per crediti di lavoro nei fenomeni di decentramento produttivo o organizzazione estesa o condivisa del lavoro sopra esaminati, confermano la tendenza all'estensione del regime di solidarietà retributiva e contributiva relativa ai lavoratori impiegati nelle relative filiere a prescindere dai principi generali in tema di solidarietà passiva e dalla qualificazione e tipicità dei relativi rapporti contrattuali. Si tratta evidentemente della scelta sociale di adottare un meccanismo di protezione automatica dei lavoratori (e del Fisco in relazione alla responsabilità per ritenute fiscali da ultimo introdotta) che responsabilizza tutti gli operatori nel sistema durante l'esecuzione delle prestazioni in luogo di un intervento di controllo sul sistema, da parte dello Stato e delle sue articolazioni.


Guida all'approfondimento

M. Aimo, D. Izzi (a cura di), Esternalizzazioni e tutela dei lavoratori, Torino, 2014;

I. Alvino, La Corte costituzionale estende la responsabilità solidale negli appalti alla subfornitura, ilGiuslavorista, 2018;

I. Alvino, La tutela del lavoro nell'appalto, in G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca (a cura di), Diritto del lavoro. La Costituzione, il Codice civile e le leggi speciali, I, Milano, Giuffrè, 2017, 1756;

I. Alvino, L'appalto e i suoi confini, in M. Aimo – D. Izzi (a cura di), Esternalizzazioni e tutela dei lavoratori, Torino, 2014, 5, 42 ss.;

I. Alvino, Il lavoro nelle reti di imprese: profili giuridici, Milano, 2014, 217 ss.;

M.T. Carinci, Utilizzazione e acquisizione indiretta del lavoro: somministrazione e distacco, appalto e subappalto, trasferimento d'azienda e di ramo, Torino, 2013;

G. Carosielli, Le mobili frontiere della responsabilità solidale: un vincolo giuridico oltre l'appalto? Bollettino Adapt, 13 febbraio 2017, www.bollettinoadapt.it;

L. Corazza, La nuova nozione di appalto nel sistema delle tecniche di tutela del lavoratore, WP C.S.D.L.E. “Massimo D'Antona”.IT, n. 93/2009, 13;

G. Costa, Solidarietà e codatorialità negli appalti, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D'Antona”.IT, n. 302/2016.

D. Garofalo, La responsabilità solidale, in D. Garofalo (a cura di), Appalti e lavoro, II, Disciplina lavoristica, in O. Mazzotta (dir. da), Biblioteca di Diritto del lavoro, Torino, 2017, 119 ss.;

D. Izzi, La promozione della regolarità negli appalti attraverso la responsabilità solidale per i crediti da lavoro: sperimentazioni concluse e in corso, in Arg. dir. lav., 2016, n. 4/5, 810;

D. Izzi, La responsabilità solidale a tutela del lavoro esternalizzato: qualche spunto dal diritto dell'Unione europea, in Lav. dir., 2016, 1, 35 ss.;

A. Sitzia, Subfornitura e responsabilità solidale: ratio legis e lavoro indiretto secondo la Consulta, in Il Lav. giur., 3/2018;

D. Venturi, Responsabilità solidale e regolazione nei processi di esternalizzazione, in Dir. rel. ind., 2010.

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