Firma della busta paga e prova dell'avvenuto pagamento
17 Settembre 2018
È sufficiente la firma 'per ricevuta' della busta paga per provare di aver corrisposto al lavoratore quanto indicato nella stessa? Può egli sostenere di non aver ricevuto nulla o meno?
La Corte di cassazione ha evidenziato la mancanza di forza probatoria, relativamente all'effettivo versamento del quantum ivi indicato, della firma apposta dal lavoratore sulla busta paga ' per ricevuta'. Infatti, essa varrà semplicemente a dimostrare l'avvenuta consegna della busta, dal momento che difetta una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da essa risulta e la retribuzione in concreto percepita . Ne consegue che nell'ipotesi in cui, pur avendo firmato, il lavoratore domandi il versamento di somme retributive le quali sostiene di non avere in concreto percepito, sarà onere del datore fornire la prova rigorosa dei pagamenti effettivamente eseguiti. Diversamente, la sottoscrizione apposta dal dipendente sui documenti fiscali (CUD; mod. 101) non solo rappresenta accettazione e conferma della correttezza del contenuto degli stessi, ma costituisce quietanza degli importi ivi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro. In merito v.: Cass. ord. 6 settembre 2018, n. 21699, e sent. 26 ottobre 2017, n. 25463). |