Omologa del piano del consumatore e prosecuzione dell'espropriazione forzata su istanza del liquidatore

Pasqualina Farina
18 Settembre 2018

Il tribunale di Monza si è occupato di stabilire se, qualora il liquidatore sia subentrato al creditore procedente, in ottemperanza a quanto previsto dal piano del consumatore, il provvedimento di omologa del piano del consumatore determini o meno l'estinzione della procedura esecutiva.
Massima

Il provvedimento di omologa del piano del consumatore non determina l'estinzione della procedura esecutiva qualora il liquidatore sia subentrato al creditore procedente, in ottemperanza a quanto previsto dal piano del consumatore.

Il caso

Nel corso di un'espropriazione forzata immobiliare pendente davanti il tribunale di Monza, la debitrice otteneva l'omologazione di un piano del consumatore dal tribunale di Varese. Il giudice della procedura esecutiva, incardinata presso il tribunale di Monza, ha egualmente dichiarato la prosecuzione dell'espropriazione per essere il liquidatore subentrato al creditore così come previsto dal medesimo piano. Ad un tempo il giudice dell'esecuzione ha precisato che l'unico soggetto legittimato a promuovere gli atti esecutivi è il liquidatore, escludendo così il creditore fondiario, titolare di un privilegio processuale sancito dall'art. 41 Tub, che è norma derogatoria ed eccezionale da limitarsi alle ipotesi espressamente previste.

La questione

È appena il caso di precisare che l'art. 13, l. n. 3/2012 (d'ora innanzi l. sovraind.) a differenza dell'art. 14-novies, comma 2, ult. periodo stessa legge che regola la procedura di liquidazione, non prevede espressamente tale possibilità; ciononostante il giudice dell'esecuzione di Monza ha ritenuto legittima la prosecuzione della procedura secondo le forme dell'esecuzione singolare in quanto espressamente prevista dal piano del consumatore, omologato dal tribunale di Varese.

Altra questione riguarda la legittimazione dei soggetti al subentro nelle funzioni del creditore procedente e, nella comparazione tra l'interesse del creditore fondiario e quella del liquidatore, il giudice dell'esecuzione ha escluso quella del primo a favore del secondo.

Le soluzioni giuridiche

Il provvedimento è corretto per diversi motivi.

Innanzi tutto perché pur in mancanza di espressa previsione normativa, oltre ad essere espressamente prevista dal piano, la volontà di attuare la sostituzione del creditore procedente con il liquidatore risultava confermata dal comportamento delle parti, come, ad es., il deposito dell'istanza di riassunzione effettuato dal liquidatore, nonché l'istanza di autorizzazione a vendita formulata dal medesimo liquidatore direttamente in udienza.

Quanto all'esclusione della legittimazione del creditore fondiario alla prosecuzione della procedura, va precisato che si tratta anche in questo caso di una soluzione corretta. In primo luogo perché la legge sul sovraindebitamento non prevede alcunché al riguardo, né contiene rinvii di sorta alla disciplina di cui all'art. 51 l. fall.; in secondo luogo perché il secondo comma dell'art. 41 Tub nel prevedere che l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dopo la dichiarazione di fallimento, si riferisce esclusivamente a questa procedura

Osservazioni

A quest'ultimo riguardo ci sembra che nessun addentellato di diritto positivo giustifichi il privilegio processuale del creditore fondiario in procedure diverse dal fallimento e dalla liquidazione coatta amministrativa, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza in forza del rinvio contenuto dall'art. 201 all'art. 51 l. fall.. Si segnala al riguardo Cass. civ., 7 giugno 1988, n. 3847, secondo la quale la disposizione di legge dettata dall'art. 42, comma 2, del R.d. n. 646/1905 sul credito fondiario «trova integrale applicazione nella liquidazione coatta amministrativa, (...), in forza del richiamo di cui al successivo art. 201 della medesima legge, e, pertanto, pure sugli immobili acquisiti a detta liquidazione, deve ritenersi consentito agli istituti di credito fondiario di promuovere e proseguire l'espropriazione individuale, in base all'ipoteca iscritta a garanzia di mutuo».

In questo stato di cose si deve ritenere che il potere del creditore fondiario di intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali va escluso in costanza di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, amministrazione controllata, concordato preventivo e procedure di cui alla legge sovraind..

Guida all'approfondimento

P. Farina, Le procedure concorsuali di cui alla l. n. 3 del 2012 e la (limitata) compatibilità con la legge fallimentare, in Dir. Fall., 2017, 44 ss..

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