Appello nel rito del lavoro, la costituzione della controparte sana la nullità della notifica che ha violato il termine a comparire
18 Settembre 2018
Il caso. La Cassa nazionale previdenza e assistenza dottori commercialisti proponeva appello contro la sentenza con quale l'interessato aveva ottenuto il diritto alle prestazioni previdenziali nei confronti della Cassa. La Corte d'appello, dopo aver verificato che la notifica del ricorso era avvenuta tardivamente (senza il rispetto del termini a comparire di 25 giorni antecedenti alla prima udienza) e rilevato l'insussistenza di circostanze giustificative del ritardo, dichiarava l'improcedibilità dell'impugnazione.
Sanatoria delle invalidità. Per la Cassazione il ricorso è fondato. Ricorda infatti il Supremo Collegio che, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che nel rito del lavoro la violazione del termine non minore di 25 giorni, il quale intercorre dalla data di notifica dell'atto di appello e dalla data dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 435, comma 3, c.p.c., non comporta l'improcedibilità dell'impugnazione (come, invece in caso di omessa o inesistente notificazione), ma determina la nullità della notifica sanabile ex tunc per effetto delle spontanea costituzione dell'appellato o di rinnovazione disposta dal giudice.
In base alla considerazioni svolte la Cassazione ha accolto il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione.
(Fonte: Diritto e Giustizia) |