Appello nel rito del lavoro, la costituzione della controparte sana la nullità della notifica che ha violato il termine a comparire

La Redazione
18 Settembre 2018

Nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell'art. 435, comma 3, c.p.c., deve intercorrere tra la data di notifica dell'atto di appello e quella dell'udienza di discussione, non comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, come nel caso di omessa o inesistente notificazione, bensì la nullità di quest'ultima, sanabile "ex tunc" per effetto di spontanea costituzione dell'appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c.

Il caso. La Cassa nazionale previdenza e assistenza dottori commercialisti proponeva appello contro la sentenza con quale l'interessato aveva ottenuto il diritto alle prestazioni previdenziali nei confronti della Cassa. La Corte d'appello, dopo aver verificato che la notifica del ricorso era avvenuta tardivamente (senza il rispetto del termini a comparire di 25 giorni antecedenti alla prima udienza) e rilevato l'insussistenza di circostanze giustificative del ritardo, dichiarava l'improcedibilità dell'impugnazione.
La decisione di merito è oggetto di ricorso per cassazione.

Sanatoria delle invalidità. Per la Cassazione il ricorso è fondato. Ricorda infatti il Supremo Collegio che, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che nel rito del lavoro la violazione del termine non minore di 25 giorni, il quale intercorre dalla data di notifica dell'atto di appello e dalla data dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 435, comma 3, c.p.c., non comporta l'improcedibilità dell'impugnazione (come, invece in caso di omessa o inesistente notificazione), ma determina la nullità della notifica sanabile ex tunc per effetto delle spontanea costituzione dell'appellato o di rinnovazione disposta dal giudice.


Tanto premesso, osservano gli Ermellini, la disciplina espressa e completa che si occupa dei tempi e modi per ottenere la sanatoria delle invalidità, diverse dall'inesistenza della chiamata in giudizio, non ammette "che l'interprete possa ricorrere in via autonoma ad una diversa conformazione dei principi costituzionali di ragionevole durata o giusto processo, richiedendo giustificazioni del ritardo o sindacandone le ragioni e facendo scaturire dall'invalidità effetti diversi e più gravi (quale l'improcedibilità dell'appello) di quelli delineati dal sistema proprio dalle norme processuali esistenti".

In base alla considerazioni svolte la Cassazione ha accolto il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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