Spetta al venditore il corrispettivo del diritto d’uso sull’area parcheggio
18 Settembre 2018
Alcuni condomini, eredi del costruttore, avevano chiesto al Tribunale adito il riconoscimento del loro diritto di comproprietà, o di uso a parcheggio dell'area coperta, in quanto avevano mantenuto il possesso esclusivo di tale area, invece destinata a parcheggio condominiale. Difatti, a sostegno di tale domanda, gli attori avevano evidenziato al giudicante che l'area in esame era stata, con atto notarile da parte del proprietario costruttore, vincolata a zona di parcheggio di cui faceva parte l'appartamento acquistato dagli attori. Il Tribunale rigettava la domanda sul presupposto che, all'epoca del rogito, l'area in questione non era ancora stata destinata a parcheggio. La Corte d'appello, riformava parzialmente la decisione di primo grado, confermando, tuttavia, l'obbligo dei soccombenti a corrispondere agli eredi il diritto ad un corrispettivo. In merito al corrispettivo, a parere della corte di legittimità, la corte d'appello non si era attenuta ai principi giurisprudenziali ponendo a carico degli attuali ricorrenti un canone fisso, senza alcuna determinazione di durata, configurabile quale corrispettivo dell'uso del parcheggio, e non come integrazione del prezzo della vendita per effetto di detto uso, non convenuto in sede di stipulazione del contratto. Pertanto la Corte ha cassato la sentenza con rinvio, precisando che la sostituzione automatica della clausola che riservi al venditore la proprietà esclusiva dell'area destinata a parcheggio, con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d'uso a favore dell'acquirente di unità immobiliari comprese nell'edificio, attribuisce al venditore, ad integrazione dell'originario prezzo della compravendita, il diritto al corrispettivo del diritto d'uso sull'area medesima, il quale ha la funzione di riequilibrare il sinallagma funzionale del contratto e, in difetto di pattuizione tra le parti, va determinato in base al prezzo di mercato.
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