In caso di omessa dichiarazione IVA è valida la confisca anche senza precedente procedimento cautelare

La Redazione
19 Settembre 2018

In caso di condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, il giudice è obbligato a disporre la confisca. Lo ricorda la Corte di Cassazione, con la sentenza del 12 settembre 2018 n. 40447.

In caso di condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, il giudice è obbligato a disporre la confisca. Lo ricorda la Corte di Cassazione, con la sentenza del 12 settembre 2018 n. 40447, con la quale i Supremi Giudici hanno accolto il ricorso presentato da un Procuratore Generale della Repubblica avverso la sentenza della Corte di Appello con la quale veniva cancellata la confisca dei beni costituenti il profitto del reato nei confronti di un contribuente, colpevole di omessa presentazione della dichiarazione annuale a fini IVA.

Secondo i giudici della Terza Sezione Penale della Cassazione, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, la confisca è da disporsi anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare. Si legge infatti in sentenza: «L'obbligatorietà della confisca, derivante dalla sua natura sanzionatoria, è stata da sempre affermata da questa Suprema Corte […] sì che il giudice la deve disporre anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità di individuare i beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare».

La sentenza impugnata è stata dunque annullata, con rinvio della causa alla Corte territoriale che dovrà decidere in materia alla luce della posizione espressa dai giudici di legittimità.

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