La veranda costruita sul terrazzo di copertura dell'appartamento va demolita se non rispetta l'aspetto architettonico del progetto
19 Settembre 2018
La Corte territoriale aveva respinto l'appello del condomino Tizio contro la pronuncia, resa in primo grado, dal Tribunale di Roma che aveva accolto la domanda del Condominio volta alla demolizione di una veranda costruita dal ricorrente sul terrazzo di copertura dell'unità immobiliare di sua proprietà. Difatti, secondo la Corte territoriale, attraverso la relazione del CTU, era stata dimostrata non solo la lesione del decoro architettonico dello stabile condominiale, di cui all'art. 1120 c.c., ma anche dell'aspetto architettonico, ex art. 1127 c.c. Avverso tale decisione, il condomino ha proposto ricorso in cassazione evidenziando che preesisteva una situazione di degrado del decoro del fabbricato per preesistenti modificazioni.
La Corte di legittimità, conformemente a quanto già esposto dai giudici di merito, ha evidenziato che l'aspetto architettonico, quale limite alle sopraelevazioni, sottende una nozione sicuramente diversa da quella di decoro architettonico, dovendo l'intervento edificatorio in sopraelevazione comunque rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterare le linee impresse dal progettista, in modo percepibile da qualunque osservatore. Ne consegue che, affinché rilevi la tutela dell'aspetto architettonico di un fabbricato, non occorre che l'edificio abbia un particolare pregio artistico, ma soltanto che questo sia dotato di una propria fisionomia. In conclusione è stata confermata la decisione della rimozione della veranda. |