Spese di lite e compensazione

20 Settembre 2018

Nel processo tributario la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza, nel rispetto del principio della soccombenza presente nel giudizio tributario.La disciplina giuridica delle spese di lite in ambito tributario è stata rivista recentemente dal legislatore che ha riformulato l'art. 15 del D. Lgs n. 546/1992, alla luce del D.Lgs n. 156/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, prevedendo, in particolare, la compensazione delle spese che il giudice deve espressamente motivare.
Quadro normativo

È importante ricordare che nel giudizio tributario è stata introdotta la c.d. responsabilità aggravata per lite temeraria, che si rifà all'evoluzione della giurisprudenza di legittimità che comunque la ammetteva in virtù del rinvio dell'art. 1 del D. Lgs n. 546/1992 alle norme del codice di procedura civile. Tant'è che il comma 2-bis del citato art. 15 ha previsto l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 96, commi primo e terzo, c.p.c. che sotto il titolo di responsabilità aggravata disciplina due ipotesi per aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Tale disposizione prevede al secondo comma che le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria “in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.

Tale criterio della soccombenza per la imputazione delle spese ed il relativo potere del giudice di compensarle, pertanto, sono improntati ad un preciso compito spettante allo stesso giudice in quanto dovrà “specificamente motivarle”. A seguito delle modifiche apportate l'ambito della compensazione per il giudizio risulta notevolmente limitato.

Il giudice dispone, altresì, che le spese siano a carico del rinunciante nel caso di estinzione del processo per “rinuncia al ricorso” (art. 44 D.Lgs n. 546/1992), salvo diverso accordo tra le parti; nel caso di estinzione del giudizio per “inattività della parti” (art. 45 D.Lgs n. 546/1992) che le spese siano a carico del soggetto che le ha anticipate; infine se è dichiarata l'estinzione del giudizio per “cessata materia del contendere” (art. 46 D.Lgs n. 546/1992).

Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali nonché i versamenti sostenuti per imposta sul valore e contributi previdenziali se dovuti (comma 2-ter).

La commissione tributaria quando decide con ordinanza sulle istanze cautelari provvede anche sulle spese della relativa fase; tale pronuncia conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione contenuta nella sentenza di merito (art. 15, comma 2-quater).

Per quanto attiene la liquidazione delle spese processuali non sussiste il vincolo alla determinazione del compenso secondo i valori medi indicati dal D.M. n. 55/2014, dovendo il giudice liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe previste.

In presenza di una nota spese specifica presentata dalla parte vittoriosa, il giudice non può determinare i diritti e i compensi di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma deve motivare adeguatamente l'eliminazione o la riduzione delle singole voci e non può prescinderne del tutto per liquidare autonomamente gli importi dovuti al legale per la sua attività (Cass. civ., n. 18905/2017).

Sussiste analogo obbligo di motivazione del giudice anche in materia di compensazione delle spese, atteso che anche detto potere di compensazione (c.d. discrezionale) deve essere adeguatamente motivato; il costo del processo è a carico del soccombente e il giudice può per giusti motivi (art. 92 c.p.c.) compensare le spese, e detto potere di compensazione va adeguatamente motivato (Cass. civ., n. 10570/2016).

In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice non può limitarsi a rideterminare le spese esposte dall'avvocato ma deve fornirne una adeguata motivazione. La modifica o la riduzione di voci esposte devono essere motivate al fine di consentite l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe vigenti (cfr. Cass. n. 27274/2017).

Compensazione delle spese

L'art. 15, comma 2, prevede che le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla Commissione tributaria, solo nel caso di soccombenza reciproca e allorché vi siano “gravi ed eccezionali ragioni” che devono essere espressamente motivate.

Nella precedente versione della norma, richiamando il disposto dell'art. 92, comma 2, del c.p.c., ai fini della compensazione dovevano ricorrere “i giusti motivi”, rimessi al potere discrezionale del giudice; in tal caso non era richiesta una specifica motivazione ossia l'indicazione nella sentenza di un causa di giustificazione della compensazione.

Pertanto il legislatore ha inteso riformulare tale disposizione con confini ben delimitati, atteso che le gravi ragioni devono riguardare aspetti specifici e ben individuati della lite, non essendo sufficiente il riferimento a generiche ragioni di giustizia o al diverso esito del giudizio di primo grado.

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n.156/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, la regolamentazione delle spese è diventata autonoma essendo disciplinata dall'art. 15, comma 2 D.Lgs. n. 546/1992, senza rinvii alle norme del codice di procedura civile; in particolare, il comma 2 recita che: “Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.

Le gravi ed eccezionali ragioni debbono essere indicate esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (Cass. civ. n. 14411/2016).

La liquidazione del contributo unificato

Il contributo unificato tributario (CUT), anticipato dal contribuente (o dalla parte che impugna la sentenza), in caso di compensazione delle spese dovrà essere indicata la parte a carico della quale esso è posto e che sarà quella maggiormente soccombente o, in caso di compensazione totale, entrambe le parti in misura paritaria.

Quanto al valore della causa, che costituisce il parametro in base al quale determinare l'entità del contributo unificato da corrispondere, l'art.1, comma 598, lett.a), della Legge n. 147/2013, dispone espressamente che il valore della causa deve essere determinato in base all'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, ovvero in base all' “importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente all'irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.

La misura del contributo unificato tributario è stabilita secondo vari scaglioni, rapportati al valore della causa come sotto indicato (art.13, comma 6-quater, del d.P.R. n. 115/2002, TUSG).

VALORE DELLA CONTROVERSIA

CONTRIBUTO UNIFICATO

TRIBUTARIO

Fino a 2.582,28 €

30 €

Da 2.582,28 € a 5.000,00 €

60 €

Da 5.000,00 € a 25.000,00 €

120 €

Da 25.000,00 € a 75.000,00 €

250 €

Da 75.000,00 € a 200.000,00 €

500 €

Da 200.000,00 € in poi

1.500,00 €

Valore Indeterminabile

120,00 €

Si rileva che l'omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma l'obbligo di procedere alla riscossione del contributo dovuto.

Giurisprudenza

La giurisprudenza di legittimità ritiene che la pronuncia avente ad oggetto la compensazione delle spese processuali è da ritenersi insindacabile in sede di legittimità, eccetto le ipotesi in cui siano espresse ragioni chiaramente illogiche tali da inficiare per la loro stessa inconsistenza o erroneità il processo formativo della volontà decisionale.

Un recentissima pronuncia ha ribadito che le gravi ragioni devono essere attinenti ad aspetti specifici della controversia, non facendo ricorso al diverso esito del giudizio, per cui il giudice di appello, dichiarando “equo” compensare le spese “stante i due dissimili giudicati” (di primo e secondo grado), viola tali fondativa di una misura eccezionale. Nel caso specifico la Corte ha accolto il ricorso della società che aveva eccepito la compensazione delle spese disposta dal giudice di appello (Cass. civ. n. 3283/2018).

Diversamente opinando, è stato ritenuto che in caso di totale soccombenza dell'amministrazione finanziaria, non si giustifica la compensazione delle spese del giudizio, salvo che la Commissione tributaria non motivi con “gravi ed eccezionali ragioni” (Cass. civ. n. 9605/2017).

In particolare, proprio sulla questione delle spese processuali le Sezioni Unite della Cassazione (n. 20598/2008) avevano già sancito la necessità che il provvedimento di compensazione delle spese processuali trovi sempre e comunque un adeguato supporto motivazionale (Cass. civ., n. 11217/2016).

È illegittima la compensazione delle spese, peraltro non motivata, se vi è soccombenza esclusiva dell'Agenzia delle entrate e dell'Agente per la riscossione. In base al principio di causalità, la necessità per il contribuente di ricorrere al giudice per far annullare i tributi prescritti, è pur sempre derivata da una colpa organizzativa dell'Amministrazione finanziaria, la quale deve pertanto essere condannata alle spese (Cass. civ. n. 591/2017).

Conclusioni

In conclusione la norma di cui al citato art. 15 appare formulata con maggior raziocinio, laddove prevede la necessità per il giudizio tributario di motivare, diversamente da quanto accadeva in precedenza, adeguatamente allorché decida di compensare le spese di giudizio, mediante l'esposizione delle ragioni (gravi ed eccezionali) che hanno determinato il ricorso a tale soluzione.

Così facendo il giudice tributario appare maggiormente responsabilizzato nell'applicazione del diritto e di una equa ripartizione della giustizia tra le parti processuali.

Breve Formulario

Istanza di distrazione delle spese

COMMISSIONE TRIBUTARIA ..........
DI .......... SEZ. .....

ISTANZA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE
(articolo 93, comma 1o, del c.p.c.)

Il sottoscritto avv./dott./rag. (albo, elenco) con studio in …

CONSTATATO

che con ricorso depositato il .......... (Rgr ..........), giusto mandato a margine dello stesso atto introduttivo, si costituiva nell'interesse del……….(assistito ricorrente) nel processo nei confronti dell'Ufficio di ..........;

che poneva in essere pertanto ogni attività difensiva anticipando le spese e non riscuotendo gli onorari;

tutto ciò premesso

CHIEDE

che cod. On. consesso, previo accoglimento del proposto ricorso e della domanda di condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite statuisca che le somme corrispondenti alle spese anticipate dal sottoscritto difensore ed agli onorari del processo dallo stesso non ancora riscossi siano distratti a proprio favore.

Data e luogo

Firma del difensore

FORMULARIO

NOTA SPESE

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI . . . . . . .
REGISTRO GENERALE N. . . . . . . . . . . . . . . . .
SEZ. .....

Il sottoscritto Avv........... nella sua qualità di difensore nel ricorso proposto dal Sig........... (o dalla società) in data .......... contro . . . . . . . . . . . .

NOTA SPESE

COMPETENZE E ONORARI

  • pratica di valore
  • causa di particolare importanza
  • consultazioni con il cliente
  • studio della controversia
  • redazione e preparazione del ricorso
  • memoria integrativa
  • memoria illustrativa
  • formazione del fascicolo
  • autentica e mandato
  • notificazioni
  • costituzione in giudizio
  • deposito atti o documenti
  • spese per marche da bollo
  • redazione della nota spese.

RIEPILOGO

competenze

onorari

spese

totale

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Data e luogo

Firma del difensore

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