Sanzionato l'amministratore di condominio per omessa risposta alle richiesta di informazioni del Garante

Redazione scientifica
20 Settembre 2018

È punita la condotta di chi non collabora con il Garante per la protezione dei dati personali, a prescindere dall'esito del procedimento aperto a seguito della segnalazione fatta, al cui esame era correlata la richiesta di informazioni inevasa.

Il Garante della protezione dei dati aveva richiesto all'amministratore di condominio delle informazioni a seguito di un esposto di un condomino che voleva far valere le proprie ragioni, lamentando l'illiceità di un trattamento. In mancanza di risposta, il Garante aveva sanzionato l'amministratore al pagamento di circa 4 mila euro. Per i motivi esposti, l'amministratore aveva proposto opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Il giudice adito ha accolto il ricorso evidenziando che dall'oggettiva condotta omissiva, tenuta dall'amministratore a fronte della rituale richiesta di informazioni da parte del Garante, non era scaturita alcuna conseguenza sul procedimento d'accertamento circa la fondatezza o non della segnalazione inviata al Garante da persona abitante nel condominio amministrato. Avverso tale pronuncia, il Garante ha proposto ricorso in cassazione.

A parere della corte di legittimità, il giudice di prime cure aveva errato ad individuare la necessità di un collegamento tra la condotta omissiva e la sussistenza della violazione segnalata, poiché tale requisito non è previsto dalla legge. Pertanto, posto che la condotta materiale risultava accertata dal primo Giudice e che l'unica questione da risolvere risultava essere la corretta interpretazione della norma sanzionatoria, la Corte di legittimità ha cassato la sentenza con decisione nel merito.

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