Efficacia del precetto e istanza di autorizzazione di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
20 Settembre 2018
L'efficacia del precetto resta sospesa dal deposito dell'istanza di autorizzazione ex art. 492-bis, comma 1, c.p.c. fino al completamento della procedura di accesso alle banche dati?
La risposta al suindicato quesito deve essere “prudenzialmente” negativa, in mancanza, allo stato, di una previsione normativa che sancisca la sospensione dell'efficacia del precetto durante l'espletamento del procedimento di cui all'art. 492-bis c.p.c.. Attualmente, nell'attesa che venga data completa attuazione alla norma in questione, è il solo creditore che può procedere alla ricerca mediante modalità telematiche dei beni del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata (così come previsto dall'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.), sicché, l'eventuale perdita dell'efficacia del precetto (art. 481 c.p.c.), nelle more dell'iter procedurale delineato dal combinato disposto degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c., diviene foriera di problemi per il solo creditore. In questa fase la problematica correlata alla non interruzione del termine di efficacia dell'atto di precetto persiste in tutta la propria valenza per l'inevitabile allungamento della tempistica del procedimento su iniziativa del creditore, rispetto a quello, prefigurato dallo stesso art. 492-bis c.p.c., della ricerca “diretta” dei beni con modalità telematiche da parte dell'ufficiale giudiziario. In effetti, nella prassi il tempo necessario, prima, alla concessione dell'autorizzazione ex art. 492-bis comma 1 c.p.c. e, poi, al completamento del procedimento di ricerca dei beni (l'Agenzia delle Entrate ha infatti dei tempi molto lunghi per la risposta alle richieste di accesso), nella quasi totalità dei casi impongono al creditore, che intenda richiedere il pignoramento, di procedere ad una nuova notifica del precetto, nel frattempo inevitabilmente perento. Tuttavia, la rinnovazione della notifica dell'atto di precetto (apparentemente semplice) comporta per il creditore degli effetti negativi non soltanto in termini di maggiori esborsi da affrontare (i.e. spese di notifica), ma anche sotto il profilo dell'allungamento dei tempi per il soddisfacimento del credito (in ragione delle possibili difficoltà a rinotificare, a distanza di tempo, a un debitore nel frattempo resosi più difficilmente rintracciabile) e di conseguente probabile diminuzione, se non addirittura azzeramento, delle possibilità di recuperare effettivamente il credito. In tali casi pertanto è interesse del creditore che il precetto originariamente e positivamente notificato mantenga la sua efficacia durante l'iter procedurale che conduce all'individuazione dei beni da pignorare. Sulla questione non si può allora trascurare il principio, incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, per il quale il termine di novanta giorni (previsto dall'art. 481 c.p.c.) entro il quale iniziare l'esecuzione dopo l'intimazione del precetto, essendo di decadenza e non di prescrizione, è rispettato qualora entro detto termine si inizi (positivamente) la prima esecuzione, non essendo necessario intimare un ulteriore precetto nel caso in cui occorra procedere ad una seconda esecuzione (Cass. civ., sez. III, 19 agosto 2013, n. 19876; cfr. anche Cass. civ., 22 novembre 1968, n. 3808 e Cass. civ., 31 maggio 2005, n. 11578). Alla luce di quanto detto, al fine di evitare le problematiche sopra evidenziate correlate all'eventuale perenzione del precetto durante le lungaggini legate alla ricerca dei beni (normalmente si tratta di beni relativi a rapporti finanziari o di lavoro del debitore, e quindi sostanzialmente di denaro, preferibile nell'ottica della più veloce realizzazione del credito mediante il pignoramento presso terzi) di cui all'art. 492-bis c.p.c., il creditore, se ha contezza di beni del debitore che soddisfino seppur soltanto in parte il proprio credito, può procedere con un pignoramento mobiliare (o, se del caso, immobiliare). Il creditore potrà, conclusa con esito (anche parzialmente) positivo la procedura di pignoramento esperita, procedere alla notifica al debitore di un nuovo atto di pignoramento presso terzi in relazione ai beni relativi ai rapporti finanziari e/o di lavoro medio tempore rinvenuti mediante lo strumento dell'art. 492-bis c.p.c., senza necessità di rinnovare la notifica del precetto.
|