Esclusa la subordinazione nel rapporto di lavoro del rider, libero di stabilire se e quando lavorare
20 Settembre 2018
Nel rapporto di lavoro tra una multinazionale del food delivery e il rider, il fatto che il lavoratore possa stabilire la quantità e la collocazione temporale della prestazione, i giorni di lavoro e quelli di riposo, e il loro numero, rappresenta un fattore essenziale dell'autonomia organizzativa, incompatibile con il vincolo della subordinazione (nel caso di specie, il rider non aveva vincoli di sorta, in fase di prenotazione degli slot, nella determinazione dell'an, del quando e del quantum della prestazione).
V. la precedente sentenza del Tribunale di Torino, sez. lav., 7 maggio 2018, n. 778, per il caso Foodora, e i commenti di M. Giardetti, Lavoro autonomo, libertà di inizio e di svolgimento concreto della prestazione, e F. Meifrret, La natura autonoma (?) del rapporto di lavoro dei riders di Foodora.
Il caso. Il Giudice del lavoro di Milano, dopo aver condotto un'ampia istruttoria testimoniale, esclude la natura subordinata nel rapporto di lavoro tra il rider e la multinazionale spagnola del food delivery, Glovo.
La qualificazione del rapporto di lavoro tra autonomia e subordinazione. Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Nello svolgimento della prestazione lavorativa del rider, l'incompatibilità tra l'autonomia del rider nel determinare quantità e tempi della propria attività lavorativa e il vincolo della subordinazione non può ritenersi superata dal fatto che, una volta manifestata la disponibilità a prestare attività in una determinata fascia oraria, le modalità della prestazione siano standardizzate in base a regole prefissate dalla società (quali l'immediata esecuzione delle consegne nel minor tempo possibile) e neppure dal fatto che il mancato o ridotto svolgimento di attività nelle fasce orarie di dichiarata disponibilità (per mancato accesso alla piattaforma o per rifiuto di effettuare una o più consegne) incida negativamente sul livello di gradimento del prestatore, con conseguenze in termini di limitazione delle future possibilità di scelta nella prenotazione degli slot.
Tali circostanze, infatti, non paiono qualificanti ai fini della subordinazione, non traducendosi nell'espressione del potere conformativo sul contenuto e le modalità della prestazione.
A tale riguardo il Giudice di Milano osserva come, anche nel rapporto di lavoro autonomo, il committente impartisca istruzioni in ordine al contenuto e agli obiettivi dell'incarico affidato e fissi standard quali/quantitativi delle prestazioni concordate, verificando il rispetto degli stessi da parte del prestatore.
L'assenza di eterodirezione anche nella fase esecutiva della prestazione lavorativa del rider. Anche nelle fasi successive a quella di prenotazione degli slot ed in particolare nella fase di vera e propria esecuzione della prestazione lavorativa da parte del rider, non si ravvisa, per il Tribunale di Milano, subordinazione in senso tecnico, ossia soggezione del prestatore a ordini puntuali e direttive specifiche, nonché al penetrante potere di controllo e sanzionatorio della società.
Il sistema di attribuzione di punteggi, espressione del gradimento correlato al grado di affidabilità del prestatore, non pare assimilabile all'esercizio del potere disciplinare, poiché tale sistema non dà luogo all'applicazione di sanzioni afflittive, limitative dei diritti del prestatore, ma solo ad una rimodulazione delle modalità di coordinamento in funzione dell'interesse del committente ad una più efficiente gestione dell'attività, che non mette comunque in discussione la libertà del prestatore di scegliere giorni e orari di lavoro, sia pure in un ventaglio di possibilità più limitato.
Ciò non solo perché il prestatore non ha l'obbligo di accedere alla piattaforma, ma anche perché, ad accesso avvenuto, non è obbligato ad accettare le consegne segnalate dalla app e l'eventuale rifiuto non determina l'applicazione di una sanzione, nel senso chiarito, e neppure la risoluzione o sospensione del rapporto, ma unicamente la riduzione delle future possibilità di scegliere giorni e orari in cui prestare attività.
Gli elementi di fatto sopra evidenziati escludono la configurabilità dell'eterodirezione della prestazione lavorativa.
Gli indici sussidiari della subordinazione. La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato può desumersi da quelli che vengono comunemente definiti indici sussidiari della subordinazione ravvisabili, dalla prevalente giurisprudenza, nella continuità del rapporto, nello stabile ed organico inserimento del lavoratore nel ciclo produttivo dell'azienda, nell'assenza di rischio in capo al prestatore, nell'osservanza di un determinato orario, nel compenso fisso e predeterminato.
Occorre in proposito considerare che il ricorso al rilievo sintomatico degli elementi di fatto sopra indicati in tanto può considerarsi valido in quanto essi siano sussistenti tutti o in buona misura: deve, infatti, negarsi l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione del rapporto al tipo contrattuale del lavoro subordinato, essendo invece necessario che essi vengano valutati globalmente come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettiva sussistenza del vincolo di subordinazione.
Per il Giudice del lavoro, nel caso di specie, sulla base degli elementi di fatto esaminati, non è ravvisabile un numero significativo degli anzidetti indici, sufficiente ad asseverare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Gli indici riscontrabili sono essenzialmente il carattere ricorrente - e in tal senso continuativo - della prestazione e l'utilizzo di alcuni strumenti di lavoro forniti dalla società, quali applicativo informatico, contenitore termico per i cibi e caricabatteria portatile (secondo quanto allegato in ricorso e non contestato dalla convenuta).
Per converso, tuttavia, il rider non è tenuto ad osservare un orario di lavoro fisso imposto dalla società, né deve tenersi a disposizione di quest'ultima, sicché non può ritenersi che egli sia stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale.
Inoltre, il lavoratore utilizza per le consegne un mezzo proprio e non percepiva un corrispettivo mensile fisso e predeterminato, ma variabile, in funzione del numero e della tipologia di consegne effettuate mese per mese e dunque correlato non al tempo di messa a disposizione delle energie lavorative, bensì ai risultati conseguiti.
Considerati gli elementi di fatto sopra illustrati, il Tribunale ritiene che nel rapporto di lavoro tra la multinazionale e il rider non siano ravvisabili sufficienti ed univoci indici sintomatici della subordinazione.
La disciplina del rapporto di lavoro subordinato nei rapporti di collaborazione. Per il Giudice, la disciplina del lavoro subordinato non può essere applicata al caso di specie neppure in forza dell'art. 2, comma 1, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, per il quale: “a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
Le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa del rider non possono infatti ritenersi “organizzate dal committente con riferimento ai tempi […] di lavoro”, poiché la scelta fondamentale in ordine ai tempi di lavoro e di riposo è rimessa all'autonomia del lavoratore, che la esercita nel momento in cui manifesta la propria disponibilità a lavorare in determinati giorni e orari e non in altri.
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