La disponibilità o meno della firma digitale da parte del contribuente influenza le scelte operative di rilascio della procura
21 Settembre 2018
In materia di PTT, la disponibilità o meno, da parte del contribuente, della firma digitale, influenza le scelte operative del difensore?
La disponibilità della firma digitale, da parte del contribuente/ricorrente, influenza le scelte operative che il difensore può assumere; occorre, al riguardo, prestare la massima attenzione alle modalità operative di rilascio della procura stessa. Se il ricorrente possiede la firma digitale, potrà firmare digitalmente la procura predisposta dal difensore, in calce o a margine dell'atto difensivo. La sottoscrizione verrà, quindi, autenticata dal difensore il quale apporrà, a sua volta, la propria firma digitale ai sensi dell'art. 4, comma 2, Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 163/2013, il quale dispone che la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa, conferiti congiuntamente all'atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o con firma digitale dal ricorrente, devono essere autenticati dal difensore mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale.
Anche in questo caso, l'apposizione della firma digitale da parte del difensore sulla procura alle liti sottoscritta digitalmente dal ricorrente assolve alla medesima funzione di certificazione della sottoscrizione autografa apposta dal contribuente. Qualora il ricorrente non sia in possesso della firma digitale, la procura alle liti viene rilasciata su un atto separato (supporto analogico, vale a dire cartaceo) da quello principale, sul quale deve essere apposta la firma autografa del contribuente. Il difensore, quindi, ne dichiarerà la veridicità dopo aver verificato l'identità del sottoscrittore. Tale atto cartaceo, andrà, poi, scansionato dal difensore; si formerà, pertanto, un file in formato PDF (copia informativa dell'atto cartaceo/analogico), che andrà convertito in formato PDF/A-1 oppure in PDF/A/1 –b ed il quale, dovrà, quindi, essere firmato digitalmente dal difensore.
In tal caso, la procura diverrà un vero e proprio documento allegato all'atto difensivo.
Nel corpo dell'atto difensivo, il difensore dovrà far riferimento alle modalità con le quali la procura è stata rilasciata.
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