Cambio di gestione dell'appalto e diritto di prelazione in sede di assunzione del personale

Sabrina Apa
21 Settembre 2018

Come osservato in giurisprudenza di legittimità, la fattispecie di cambio di appalto non è riconducibile all'ipotesi prevista dalla lett. d) dell'art. 32, l. n. 183 del 2010 (cd. Collegato lavoro), non essendosi in presenza di alcuna azione diretta a contrastare fenomeni interpositori o, comunque, con titolarità del rapporto di lavoro, trattandosi esclusivamente di un avvicendamento nella gestione di un appalto che eventualmente preveda delle clausole sociali di stabilità occupazionale...

Come osservato in giurisprudenza di legittimità, la fattispecie di cambio di appalto non è riconducibile all'ipotesi prevista dalla lett. d) dell'art. 32, l. n. 183 del 2010 (cd. Collegato lavoro), non essendosi in presenza di alcuna azione diretta a contrastare fenomeni interpositori o, comunque, con titolarità del rapporto di lavoro, trattandosi esclusivamente di un avvicendamento nella gestione di un appalto che eventualmente preveda delle clausole sociali di stabilità occupazionale.

In termini civilistici, in assenza di uno specifico impegno all'assunzione del personale, qualificabile alla stregua di diritto di opzione, il diritto contrattualmente previsto (nel caso in esame il contratto di affido conteneva l'assunzione di un impegno a garantire il diritto di precedenza in sede di assunzione del personale, ai lavoratori già in forza presso l'appalto, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera, senza fondare, tuttavia, un impegno all'assunzione, a parità di condizioni contrattuali, di tutto o parte del personale adibito all'appalto alle dipendenze dell'impresa cessata, ma contemplando esclusivamente un diritto di precedenza), appare riconducibile all'istituto della prelazione che richiede, quale condizione logico giuridica, la specifica volontà assunzionale del datore di lavoro che, laddove parifichi in termini quantitativi e qualitativi il personale già presente sull'appalto, non potrà che risultare appannaggio dei lavoratori dell'impresa uscente.

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