Responsabilità solidale del committente ed indennità sostitutiva di ferie non fruite

Sabrina Apa
21 Settembre 2018

Tra i crediti oggetto di responsabilità solidale non si ritiene compresa l'indennità sostitutiva di ferie ed ex festività, in quanto non rientrante nella nozione di "trattamenti retributivi", di cui all'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, da interpretarsi in senso rigoroso, alla luce dell'orientamento recentemente espresso dalla Suprema Corte...

Tra i crediti oggetto di responsabilità solidale non si ritiene compresa l'indennità sostitutiva di ferie ed ex festività, in quanto non rientrante nella nozione di "trattamenti retributivi", di cui all'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, da interpretarsi in senso rigoroso, alla luce dell'orientamento recentemente espresso dalla Suprema Corte.

La Corte di cassazione, infatti, ha statuito che esula da tale nozione "l'indennità sostitutiva delle ferie non fruite, cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass. 11 settembre 2013, n. 20836; Cass. 9 luglio 2012, n. 11462); quando non addirittura risarcitoria tout court (Cass. 11 maggio 2011, n. 10341; Cass. 8 luglio 2008, n. 18707)".

Discorso diverso deve essere fatto per la riduzione mensile dell'orario di lavoro (r.o.l.), che ha invece natura retributiva, per la sua coessenzialità alla prestazione dell'attività lavorativa nella flessibilità della sua modulazione, sicché essa rientra a pieno titolo tra i trattamenti retributivi che il committente è tenuto a garantire.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.