L’opponibilità di sentenze pronunciate all’esito di domande giudiziali trascritte prima del pignoramento
21 Settembre 2018
Ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell'art. 2915 c.c. e degli artt. 2652 e 2919 c.c., deve ritenersi sussistente l'opponibilità della sentenza relativa a domanda di esecuzione in forma specifica trascritta prima del pignoramento, negli stessi limiti in cui sarebbe opponibile nei confronti del terzo che acquisti il bene pignorato successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale; da ciò discende l'opponibilità delle sentenze pronunciate all'esito di domande giudiziali trascritte prima del pignoramento ma dopo l'iscrizione ipotecaria, stante il subingresso dell'attore, promissario acquirente, nella titolarità del bene acquisito. Deve tuttavia rilevarsi come, d'altra parte, il subentro del terzo nella titolarità del bene ipotecato esclude di poter configurare in capo a questi un diritto incompatibile con le ragioni creditorie e veicolabile con l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione forzata, in considerazione del diritto di sequela di cui all'art. 2808 c.c. che consente, al creditore ipotecario, di aggredire esecutivamente l'immobile ipotecato anche nei confronti dei terzi acquirenti. |