Deve essere provato il danno da impedimento della cosa comune
12 Luglio 2018
Il condomino Caio, per l'intero giorno e da oltre un anno, aveva lasciato in sosta la propria auto davanti alla rampa d'accesso del garage condominiale. Per tali motivi, il condomino Tizio aveva chiesto al giudice l'immediata rimozione dell'autovettura in oggetto nonché il risarcimento dei danni. In primo grado, il Giudice di Pace di Cerignola, dopo aver preso atto che l'automobile era stata rimossa, aveva condannato Caio a risarcire Tizio dei danni stimati in soli 300,00 euro, nonché al rimborso delle spese di lite. Successivamente il Tribunale di Foggia (in grado di appello) aveva riformato la condanna risarcitoria in quanto l'utilizzo illegittimo di uno spazio comune, pur costituendo illecito potenzialmente produttivo di danno, non poteva giustificare una liquidazione equitativa del danno stesso, essendo rimasta non provata la sussistenza di un concreto pregiudizio subito dal ricorrente. Avverso tale pronuncia, Tizio ha proposto ricorso per cassazione. La Corte di legittimità ha evidenziato che in materia condominiale ove sia provata l'utilizzazione da parte di uno dei condomini della cosa comune in modo da impedirne l'uso, anche potenziale, agli altri partecipanti, può dirsi risarcibile, in quanto in re ipsa, il danno patrimoniale per il lucro interrotto, come quello impedito nel suo potenziale esplicarsi. Diversamente non è invece certamente configurabile come in re ipsa un danno non patrimoniale, inteso come disagio psico-fisico, conseguente alla mancata utilizzazione di un'area comune condominiale, potendosi ammettere il risarcimento del danno non patrimoniale solo in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale, oppure nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2059 c.c. Di conseguenza, in mancanza di prova del danno, la Corte di legittimità ha rigettato il ricorso.
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