Tutela in via d'urgenza del lavoratore tra rito Fornero e prova di un pregiudizio “super” irreparabile

24 Settembre 2018

Le problematiche di cui si è occupato il tribunale di Palermo attengono, sotto un primo profilo, alla compatibilità tra tutela d'urgenza e rito Fornero ed, in secondo luogo, alla sussistenza di un pericolo imminente ed irreparabile in re ipsa, ai fini della concessione di un provvedimento d'urgenza, da parte del lavoratore che deduca l'illegittimità del licenziamento.
Massima

L'illegittimità del licenziamento non comporta ex se la ricorrenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile ai sensi dell'art. 700 c.p.c., dovendo lo stesso essere oggetto di concreta allegazione e prova da parte del lavoratore.

Il caso

Una lavoratrice dipendente proponeva ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. deducendo l'illegittimità del licenziamento intimatole dal datore di lavoro, chiedendo che la stessa fosse condannata a reintegrarla nel posto di lavoro ed a corrisponderle una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Il giudice della cautela, pur disattendendo l'eccezione pregiudiziale della società resistente in ordine all'inammissibilità della tutela d'urgenza in ragione della percorribilità del celere rito cd. Fornero, rigettava la domanda proposta, non ritenendo dimostrato un concreto pericolo di pregiudizio da parte della ricorrente e ritenendo, quindi, superfluo l'esame del fumus boni juris.

La questione

Le problematiche processuali rilevanti attengono, sotto un primo profilo, alla compatibilità tra tutela d'urgenza e rito Fornero ed, in secondo luogo, alla sussistenza di un pericolo imminente ed irreparabile in re ipsa, ai fini della concessione di un provvedimento d'urgenza, da parte del lavoratore che deduca l'illegittimità del licenziamento, stante l'”essenzialità” della retribuzione per il proprio sostentamento.

Le soluzioni giuridiche

Circa la prima questione, di carattere pregiudiziale, la decisione, nel rigettare l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte resistente, ha evidenziato che il carattere sommario del rito cd. Fornero non esclude di per sé la compatibilità con la tutela d'urgenza, dovendosi, piuttosto, valutare con maggiore rigore il periculum in mora in considerazione della peculiare celerità di tale rito.

La pronuncia si conforma all'orientamento, prevalente in sede di merito, per il quale non sussiste incompatibilità tra il procedimento ex art. 1 comma 48 l. 28 giugno 2012, n. 92 e il procedimento ex art. 700 c.p.c. in quanto è possibile ipotizzare l'esistenza di situazioni in cui, nel tempo necessario a far valere il diritto con il rito Fornero, questo possa essere minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile (cfr. Trib. Ravenna, 18 marzo 2013 fattispecie nella quale si è ritenuto ricorresse tale pregiudizio, in considerazione dello stato del lavoratore gravemente inabile, genitore monoreddito separato e affidatario di tre figli dei quali due minori e uno in condizioni di handicap e versante in gravi e dimostrate difficoltà economiche).

Quanto alla sussistenza del periculum in mora, la decisione in commento fonda il proprio ragionamento sulla generale considerazione per la quale in virtù delle regole generali spetta alla parte ricorrente l'onere di provare il rischio di un «pregiudizio imminente ed irreparabile», per la concessione di un provvedimento d'urgenza.

La dimostrazione concreta a tal fine richiesta alla parte, sottolinea il giudice adito, deve concretarsi nella «minaccia di un pregiudizio (che non possa trovare ristoro all'esito di un giudizio ordinario), produttivo altresì di un danno irreparabile».

Per quel che maggiormente rileva in questa sede, la pronuncia in esame ritiene operante siffatto orientamento anche nelle controversie di lavoro, sebbene sia in causa il licenziamento e quindi il credito alla retribuzione del lavoratore, poiché il giudice è tenuto a valutare l'urgenza di ottenere il provvedimento e le conseguenze sul piano dell'imminenza e dell'irreparabilità del danno derivanti dalla situazione antigiuridica protratta nel tempo.

In ragione di tale presupposto, il ricorso viene, come evidenziato, rigettato non avendo la ricorrente neppure sul piano delle allegazioni dedotto la sussistenza di un pregiudizio irreparabile tale da non consentire di attendere neppure la decisione pronunciata all'esito del procedimento di cui all'art. 1 della l. n. 92/2012, cd. Fornero, la cui udienza deve essere fissata entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.

In senso analogo si è espressa quella parte della giurisprudenza la quale ha evidenziato che la mera perdita della retribuzione, conseguente a licenziamento, non concretizza, di per sé, il pregiudizio imminente ed irreparabile di cui all'art. 700 c.p.c., trattandosi di danno sempre risarcibile ex post, sottolineando che siffatto presupposto si realizza, per contro, allorquando la perdita della fonte di reddito incida su diritti essenziali del lavoratore, tali da richiedere un immediato soddisfacimento, quali il diritto ad un'esistenza libera e dignitosa, il diritto alla salute ovvero altri diritti insuscettibili di risarcimento per equivalente, come, ad esempio, il diritto alla formazione, all'elevazione professionale o all'immagine. Deriva da tale impostazione che il lavoratore licenziato il quale agisce in via d'urgenza per la reintegrazione del posto di lavoro deve allegare le circostanze di fatto in relazione alle quali il licenziamento stesso produce – in concreto – effetti lesivi di carattere irreparabile, che non possono reputarsi insiti nella mera circostanza della perdita del posto di lavoro e del relativo reddito (Trib. S. Maria Capua Vetere, 24 luglio 2012).

In sostanza, il periculum in mora, ai fini della tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c., non può essere ravvisato in re ipsa, ma deve essere riferito alla concreta situazione personale e familiare ovvero di salute del lavoratore (come, a mero titolo esemplificativo, nei casi di necessità di spese indilazionabili, di unico reddito di famiglia numerosa, di estrema difficoltà nella ricerca di nuova occupazione per addebito disciplinare infamante, di eventuale sindrome ansioso-depressiva conseguente al licenziamento e simili) atteso che – considerato che ogni licenziamento produce inevitabili conseguenze a livello personale, familiare e sociale – per l'accesso alla tutela cautelare d'urgenza, la legge pretende la prova concreta (incombente sulla parte ricorrente) della minaccia di un pregiudizio ulteriore (che non possa trovare ristoro all'esito di un giudizio ordinario) produttivo altresì di un danno irreparabile (Trib. Rimini, 24 marzo 2007).

Osservazioni

Il ragionamento posto a fondamento della decisione in commento rispetto ad entrambe le questioni processuali affermate appare convincente.

Difatti, come avviene in linea generale per la concessione dei provvedimenti residuali d'urgenza, anche nelle controversie di lavoro, la residualità degli stessi non deve essere valutata in astratto quanto in concreto, ossia in relazione al pregiudizio lamentato ed alla capacità della misura, cautelare o sommaria, di rimediarvi, con la conseguenza che non sussiste incompatibilità tra il procedimento ex art. 1 comma 48 l. 28 giugno 2012, n. 92 e il procedimento ex art. 700 c.p.c. in quanto è possibile ipotizzare l'esistenza di situazioni in cui, nel tempo necessario a far valere il diritto con il rito Fornero, questo possa essere minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.

Pertanto, dovrebbe ritenersi ammissibile la tutela d'urgenza in quelle ipotesi, sebbene eccezionali, nelle quali il complesso dei diritti coinvolti, di primaria rilevanza e di carattere personalistico, sia sottoposto ad un pericolo di pregiudizio la cui gravità ed irreparabilità è destinata ad aumentare più che proporzionalmente con il crescere del ritardo della tutela invocata, e che reclama perciò una protezione immediata, che i tempi, ancorché brevi, imposti dal rito stabilito dalla l. n. 92/2012 non potrebbero sicuramente garantire.

In definitiva, si condivide l'impostazione seguita dalla pronuncia in esame la quale pur non ritenendo in linea di principio inammissibile la tutela d'urgenza per la possibilità di utilizzare il procedimento accelerato ex lege Fornero, ha tuttavia applicato i principi generali, valenti anche nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, per il quale la concessione di un'ordinanza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. postula la concreta prova, il cui onere ricade ex art. 2697 c.c., di un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Guida all'approfondimento
  • Pagni, L'evoluzione del diritto processuale del lavoro tra esigenze di effettività e di rapidità della tutela, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 75 ss.;
  • Panzarola – Giordano, Provvedimenti d'urgenza, Bologna 2016;
  • Rusciano, Procedimento di impugnativa di licenziamento: il complicato ricorso alla tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c., in Riv. it. dir. lav., 2013, n. 3, 653.

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