Alle spese di sostituzione dell'ascensore concorrono anche i condomini proprietari dei negozi
24 Settembre 2018
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una condomina avverso l'ingiunzione di pagamento ad istanza del condominio, afferente le spese per il rinnovamento e la manutenzione straordinaria dell'impianto di ascensore, il Tribunale di Latina ha accolto l'opposizione ritenendo incidentalmente nulla la delibera di approvazione delle citate spese. La Corte di Appello di Roma, invece, in riforma della sentenza di primo grado, approvava l'appello del condominio. Difatti la Corte territoriale ha giudicato meritevole di riforma la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto esonerata la condomina opponente dalla partecipazione alle spese di sostituzione completa dell'ascensore, nonostante la stessa fosse proprietaria di locali posti al piano terra, con unico accesso dalla via pubblica. Avverso tale decisione, la condomina ha proposto ricorso in cassazione. La Corte di legittimità, conformemente al ragionamento espresso dalla Corte d'appello, ha evidenziato che l'impianto di ascensore in un condominio riveste la qualità di parte comune anche relativamente ai condomini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché pure tali condomini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio, con conseguente obbligo gravante anche su detti partecipanti, di concorrere ai lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell'ascensore, in rapporto ed in proporzione all'utilità che possono in ipotesi trarne. Il ricorso, pertanto, è stato rigettato con la condanna della ricorrente a rimborsare le spese del giudizio di cassazione.
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