Confine tra tutela della privacy e diritto di difesa
24 Settembre 2018
Un lavoratore può essere licenziato per giusta causa perché ha registrato conversazioni con colleghi, ad insaputa degli stessi, anche se sostiene che ciò fosse finalizzato alla propria difesa dato l'ostile ambiente lavorativo?
La normativa in materia di tutela della privacy, contenuta nel d.lgs. n. 196 del 2003, fornisce importanti chiarimenti in merito alla questione sottoposta. Perché il trattamento dei dati personali sia ammesso, è di regola necessario il previo consenso del titolare degli stessi. Il legislatore, però, all'art. 24, comma 1 lett. f), prevede un'eccezione: il trattamento, pur in difetto del consenso, può essere eseguito qualora esso sia volto a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, ovvero per svolgere investigazioni difensive, purché i dati vengano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo di tempo strettamente necessario al loro perseguimento.
Il lavoratore il quale, a causa dell'ostilità del luogo di lavoro, ritenga che la propria posizione possa essere pregiudicata dalla condotta altrui, potrà tutelarsi acquisendo materiale a propria difesa, sebbene non sia ancora parte di un processo, non potendo il diritto ex art. 24, Cost., essere limitato alla sola sede processuale. Mancando un illecito, difficilmente potrà ritenersi legittimo un licenziamento per giusta causa, con conseguente reintegrazione ex art. 3 comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015. In merito: Cass. n. 11322 del 2018. |