Inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro il decreto di nomina o di sostituzione di un arbitro
25 Settembre 2018
Massima
Il provvedimento presidenziale non è ricorribile in Cassazione, data la sua natura di atto di volontaria giurisdizione non avente carattere decisorio. Al riguardo, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto di nomina o di sostituzione di un arbitro, essendo provvedimento privo di carattere decisorio e insuscettibile di produrre effetti sostanziali o processuali di cosa giudicata. Il caso
Tizio, dopo aver promosso il procedimento arbitrale nei confronti di Caio, sulla base della clausola compromissoria contenuta nel contratto d'appalto tra le parti, avendo invitato la controparte alla nomina del proprio arbitro e decorso il termine di 20 gg., chiedeva al presidente del tribunale di procedere alla nomina; successivamente, quest'ultimo revocava tale nomina poiché nelle more era già stato nominato l'arbitro della controparte. Tizio allora, proponeva reclamo avverso il provvedimento di revoca emesso dal presidente del tribunale di Firenze lamentando che tale revoca era stato il frutto di un equivoco in quanto controparte non aveva nominato il proprio arbitro nel termine di 20 gg., avendo altresì proposto autonomo procedimento arbitrale la cui istanza però non le era stata notificata per irreperibilità, sebbene lo stesso avesse in precedenza comunicato a Caio e al suo legale il trasferimento del domicilio eletto. La Corte d'appello rilevato che la domanda di arbitrato di Caio non era stata notificata a Tizio e che pertanto era da considerare illegittima la nomina dell'arbitro, revocava il provvedimento presidenziale di revoca della nomina dell'arbitro di Caio effettuata nel procedimento arbitrale promosso da Tizio. Avverso questa sentenza proponeva ricorso principale Caio. La questione
La questione in esame è la seguente: il decreto di nomina o di sostituzione di un arbitro, essendo un provvedimento diverso dalla sentenza è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.? Le soluzioni giuridiche
La sentenza in commento, nell'affermare l'inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto di nomina o di sostituzione di un arbitro, sottolinea come tale principio non si ponga in contraddizione con l'orientamento delle Sezioni Unite (n. 25045/16) sull'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso agli arbitri. Si rammenta a questo proposito che le Sezioni Unite (Sez. Un., 3 luglio 2009, nn. 15586 e 15592) hanno in un primo momento ritenuto che il procedimento di cui all'art. 814 c.p.c. (nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 40/2006) previsto per la liquidazione del compenso agli arbitri svolge «una funzione giurisdizionale non contenziosa» che si conclude con una ordinanza di natura essenzialmente privatistica, perciò carente di vocazione al giudicato ed insuscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.. Al fine di esaminarne la ricorribilità con il ricorso straordinario per cassazione ex art 111 Cost., occorre valutare se ricorrono i due requisiti della decisorietà e della definitività. Come è noto i caratteri di definitività e decisorietà del provvedimento (al di là della forma adottata di ordinanza o decreto) che comportano l' efficacia di giudicato, si ravvisano quando la decisione incide su situazioni soggettive di natura sostanziale, senza che ne sia possibile la revoca o la modifica attraverso l'esperimento di alcun altro rimedio giurisdizionale. Nel caso in cui oggetto della controversia è la determinazione del compenso per lo svolgimento di una attività quale quella di arbitri svolta da professionisti qualificati, che va necessariamente qualificata come professionale, non pare seriamente contestabile che il riconoscimento e la determinazione di un compenso per l'attività svolta investa una controversia su diritti soggettivi. In tale ambito, infatti, si ritiene pacificamente impugnabile con ricorso straordinario il decreto del tribunale emesso in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di liquidazione dei compensi al difensore della procedura ovvero al consulente, in quanto connotato da un carattere definitivo (non essendo soggetto ad ulteriore impugnazione) e da un effetto decisorio incidendo su diritti soggettivi (Cass. civ., n. 7782/07; Cass. civ., n. 15941/07; Cass. civ., n. 13482/02; Cass. civ., n. 16136/11). Tuttavia, nel caso oggetto della sentenza in commento, le argomentazioni delle Sezioni Unite non sono applicabili al provvedimento di nomina o revoca degli arbitri che è privo del carattere della decisorietà e non esprime un contenzioso su diritti soggettivi».
Osservazioni
É noto che i provvedimenti diversi dalle sentenze sono suscettibili di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., laddove non ne sia previsto un altro mezzo d'impugnazione, se rivestano contenuto decisorio e siano definitivi, atteso che la decisione, con effetto di giudicato, della domanda proposta da una parte nei confronti di un'altra, comporterebbe, per la sua eventuale erroneità, un pregiudizio definitivo ed irreparabile per una di esse, se non fosse assicurato il controllo di legittimità che la norma costituzionale ha inteso garantire, ovvero effetti preclusivi della realizzazione di diritti nell'ambito di una determinata procedura. La decisorietà, peraltro, deve attenere ad un diritto soggettivo sostanziale, poiché il collegamento tra decisorietà e diritto processuale ad impugnare, a suo tempo affermato (cfr. Cass. civ., n. 459/1983), è stato disatteso dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. civ., n. 9159/1992) che definisce decisorio il provvedimento che incide su posizioni sostanziali e non soltanto processuali (cfr. Cass. civ., n. 3129/2002). In tema di arbitrato, il provvedimento di nomina dell'arbitro da parte del presidente del tribunale non ha contenuto decisorio ma indica gli estremi del provvedimento di giurisdizione volontaria con funzione sostitutiva manchevole delle parti, e non è quindi assoggettabile a reclamo ex art. 739 c.p.c. (cfr. Cass. civ., 19 gennaio 2006, n. 1017); non è, altresì, suscettibile di impugnazione ai sensi dell'art. 111, comma 2, Cost.. Tale conclusione, si osserva pure, non è contraddetta dalla considerazione delle argomentazioni giuridiche contenute nel provvedimento che si pretende di impugnare, giacché esse, se risultano essenziali a determinare il percorso logico dell'autorità che lo ha emesso, non valgono comunque ad incidere sulla sua natura, nel senso già precisato, altresì evidenziandosi che la stessa giurisprudenza si è preoccupata di precisare che l'eventuale pregiudizio che risale alla situazione di possibile stallo conseguente all'inerzia delle parti trova adeguato rimedio nella proposizione di una azione di cognizione, la quale, per sua natura, è diretta a rimuovere il mancato svolgimento di quella attività negoziale che la parte riluttante avrebbe dovuto compiere (cfr. Cass. civ., n. 1855/1998).
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